F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA :all. Salvatore POLVERINO / ASD PELLI SANTACROCE SPORT (148/12) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA :all. Salvatore POLVERINO / ASD PELLI SANTACROCE SPORT (148/12) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Gianfranco RICCI L'allenatore professionista POLVERINO SALVALORE regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, faceva pervenire a questo collegio ricorso datato 10/03/2012 nel quale si richiedeva di far obbligo alla ASD PELLI SANTACROCE SPORT partecipante al Campionalo Serie D girone"D„ di pagargli la somma di € 2500 a saldo del premio di tesseramento di € 5000 oltre gli interessi di mora. Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 16/12/2011 la ASD PELLI SANTACROCE SPORT non ha effettuato il pagamento dei ratei scaduti a dicembre 2011, gennaio 2012 e fino il 14 gennaio 2012 in quanto dimissionario per un totale di € 2500. Da un attento esame a risultato che l'allenatore sig. POLVERINO in data 17 febbraio 2012 riceveva la raccomandata da parte della Società che prendeva atto accettando le dimissioni inviate dallo stesso alla stessa Società in data 14 febbraio 2012. Inoltre dal contratto regolarmente depositato emergeva che le scadenze dei pagamenti erano 31 gennaio 2012, 28 febbraio 2012, 31 marzo 2012, 30 aprile 2012 e 30 maggio 2012. Pertanto il debito della società nei riguardi dell' allenatore erano la rata scaduta il 31 gennaio 2012 di Euro 1000 e per i 14 giorni di febbraio 2012 Euro 500 per un totale di 1500 euro. La ASD PELLI SANTACROCE SPORT invitata da questo Collegio il giorno 27/07/2012 con raccomandata A/R nulla ha contro dedotto. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD PELLI SANTACROCE SPORT di pagargli la somma di € 1500 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a Euro 27. L'importo complessivo di Euro 1527 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art. 8 comma 15 del CGS.
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