F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA:all. MicheleTAMPONI / ASD TORTOLI’ CALCIO 1953 (4/23) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA:all. MicheleTAMPONI / ASD TORTOLI' CALCIO 1953 (4/23) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Gianfranco RICCI L' allenatore professionista di seconda Categoria TAMPONI MICHELE regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C faceva pervenire a questo Collegio il ricorso datato 04/07/2012 nel quale richiedeva di far obbligo alla TORTOLI' CALCIO 1953 partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza 2011 /2012di pagargli la somma di € 13100 a saldo del premio di tesseramento di € 17000 oltre gli interessi di mora. Asserisce che a fronte di accordo stipulato il 06/08/2011 con la ASD TORTOLI' CALCIO 1953, la stessa ha effettuato il pagamento di due rate di € 1300 più un assegno di € 2100 di cui € 800 sarebbero state versate dallo stesso allenatore al giocatore Fabio Cocco creditore. La ASD TORTOLI' CALCIO invitata da questo Collegio il giorno 15/09/2012 con raccomandata A/R ha nulla ha controdedotto. Il Comitato Regionale Sardegna su richiesta fatta il 27 novembre 2012 dal Segretario del Collegio Arbitrale comunicava che il contratto per la stagione 2011-2012 non era stato depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che l'allenatore sig. TAMPONI sia creditore dalla Società di € 8300 e non di € 13000 in quanto le dieci rate di € 1300 segnale nel premio di tesseramento tra 1' allenatore e la società prevedono un totale di €13000 tolte le due rate di €1300 e l'assegno di € 2100 il debito da parte delta Società risulta essere di € 8300. Pertanto questo Collegio ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD TORTOLI CALCIO 1953 di pagargli la somma di € 8300 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 oltre a € 160 per gli interessi equitativamente calcolati per un totale di € 8460. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla a dovuto infine per l'invocato risarcimento per svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Nulla spetta per rimborso spese chilometrico in quanto non richiesto,ne comunque documentato. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta e considerato il mancato deposito dell'accordo economico presso il C.R.Sardegna,ritiene necessario trasmettere gli atti di questa vertenza alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza nei riguardi dell'allenatore signor Michele Tamponi. La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art. 8 comma 15 del CGS.
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