.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Emilio GROSSI / A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA (7/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013.
VERTENZA: all. Emilio GROSSI / A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA
(7/23)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI
L'allenatore di Base Emilio Grossi rappresentato ufficialmente dall'Avv. Alessia Quadrini, nominato a difenderlo in virtù di espresso mandato,inoltrato il 4 luglio 2012 vertenza economica a questo Collegio Arbitrale contro la società. A.S.D. Atletico Boville Ernica , partecipante al campionato Nazionale di Serie D, chiedendo gli venga riconosciuta la somma di €.6.400,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima, oltre gli interessi di mora.
Dichiara di aver depositato 1'accordo presso il competente Comitato e di essere stato esoneralo in data 29 novembre 2011.
Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte e copia della comunicazione del suo esonero vengono riportali:
- copia del contratto economico stipulalo con la A.S.D. Atletico Boville Ernica nel quale si legge che la società, nell'assumere 1'allenatore Emilio Grossi quale preparatore atletico della prima squadra per la stagione 11/2012, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di € 7.500,00 ripartito in 10 rate da €.750,00
cadauna a partire dal mese di settembre 2011 al giugno 2012. (Di tale importo il ricorrente dichiara di aver ricevuto solamente un acconto di €.1.100,00)
- richiesta di tesseramento del tecnico datata 8 agosto 2011 nella quale viene evidenziato quale allenatore di base con mansioni di preparatore atletico
- lettera inviata il 5 novembre dal Settore Tecnico con la quale si comunica al Grossi l'impossibilità di un suo tesseramento in quanto la sua qualifica di tecnico non è idonea a quella di preparatore dei portieri
- lettera inviata il 17 gennaio 2012 dal Settore Tecnico all'allenatore con la quale, contrariamente a quanto
comunicato erroneamente in precedenza, viene informato dell'impossibilità di un suo tesseramento in quanto la sua qualifica di tecnico non è idonea a quella indicata di preparatore atletico
- due lettere datate 14 gennaio 2012 inviate dall'Avv. Quadrini all' Atletico Boville Ernica nella prima delle quali il legale sollecita la società al pagamento di quanto dovuto al suo assistito ed in caso contrario di essere costretto, a sua tutela, ad adire al Collegio Arbitrale della LND; mentre nella seconda avendo appreso in data 5 novembre 2011 dal Settore Tecnico che il tesseramento dell'allenatore Grossi era stato respinto in quanto nella richiesta era stato indicalo come preparatore dei portieri,mansione non idonea alla sua qualifica di tecnico, invita la società a provvedere ad un nuovo tesseramento
- tale richiesta viene ulteriormente sollecitata il 17 gennaio 2012 dallo stesso Avv. Quadrini nella lettera inviata all' Atletico Boville Ernica allorché il legale apprende che nella domanda di tesseramento 1'allenatore Grossi era stato indicato con mansioni di preparatore atletico.
Con raccomandata del 15 settembre 2012 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Atletico Boville
Ernica a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Grossi ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.
In data 2 novembre 2012 la Atletico Boville Ernica scrive le proprie controdeduzioni precisando che il tecnico Grossi era stato chiamato a svolgere per la società mansioni di preparatore atletico cosi come risulta dalla richiesta di tesseramento del 9 agosto 2011.
Successivamente la società venuta a conoscenza dal Settore Tecnico dell'impossibilità di tesserarlo per il compilo assegnatogli era stata costretta ad esonerarlo.
Precisa inoltre che per il periodo che 1'allenatore ha operato con la Atletico Boville Ernica gli a stato
riconosciuto un compenso di €.2.200,00 con 2 assegni da €.1.100,00 cadauno tratti dalla Banca Popolare del Frusinate.
Di tali assegni e del riepilogo schema pagamenti viene allegala copia unitamente a :
- copia richiesta emissione tessera di tecnico
- copia della comunicazione ricevuta dal Settore Tecnico
- copia del suo esonero su stampato del Settore Tecnico con relativa ricevuta della raccomandata inviatagli
- copia della ricevuta della raccomandata inviata alla controparte
L'Avv. Quadrini a nome e per conto del ricorrente Emilio Grossi in data 9 novembre 2012 in risposta alle controdeduzioni della società Atletico Boville Ernica invia al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni.
Premette innanzi tutto che il suo assistito a iscritto al Settore Tecnico con la qualifica di allenatore di Base e perciò non comprende perché la società, pur essendone a conoscenza, abbia fatto richiesta di tesseramento quale preparatore atletico,qualifica non compatibile con quella di tecnico.
Per tale motivo,a detta della controparte,essendo stata respinta la richiesta di tesseramento sarebbe stata costretta a sollevare il Grossi dall'incarico.
Tali affermazioni vengono tuttavia contestate in quanto la società era venuta a conoscenza dal Settore Tecnico dell'errato tesseramento in data 18 gennaio 2012 mentre 1'esonero era stato comunicato all'allenatore il 10
dicembre 2011.
In ogni caso fa rilevare che le argomentazioni prodotte dall'Atletico Boville Ernica esulano dal presente giudizio avente ad oggetto il pagamento di emolumenti spettanti al sig.Grossi sulla base di un accordo economico sottoscritto dalle parti. Inoltre precisa che in caso di esonero il compenso risultante da accordi scritti e depositati deve essere comunque corrisposto all'allenatore per l'intera stagione sportiva.
In merito poi ai versamenti effettuali dalla società in favore del ricorrente precisa che la cifra ricevuta in acconto dal medesimo assomma effettivamente a €.2.200,00 e non ad €.1.100,00 come erroneamente riportato nel ricorso introduttivo.
A conclusione del suo scritto richiede al Collegio Arbitrale 1'accoglimento del ricorso con il riconoscimento al suo assistito della cifra di €.5.300,00 a saldo di quanto pattuito nel contratto con la società Atletico Boville Ernica.
In data 27 novembre 2012 il Segretario del Collegio richiede al competente Dipartimento Interregionale della LND conferma o meno dell'avvenuto deposito del contratto ricevendone parere negativo.
Il Collegio Arbitrale presa visione degli alti pervenuti ed in considerazione che:
- nel contratto sottoscritto dalle parti in data 8 agosto 2011 viene evidenzialo l'incarico affidato all'allenatore quale "preparatore atletico prima squadra"
- la richiesta del suo tesseramento presentata il 9 agosto 2011 viene respinta in quanto 1'incarico indicato non e compatibile con la qualifica del tecnico
- 1'allenatore viene informato il 5 novembre di tale decisione ma solamente il 17 gennaio 2012, tramite il suo legale, presenta richiesta scritta alla società di procedere ad un nuovo tesseramento
- la società non essendo stato possibile il tesseramento del tecnico per la mansione concordata di preparatore atletico lo esonera il 29 novembre 2011 non provvedendo ad un suo nuovo tesseramento con incarico diverso (da ricerche del Collegio risulta inoltre che la stessa società in data 22 settembre 2011 aveva già assunto e
tesserato quale allenatore della sua prima squadra un tecnico abilitato)
- l'accordo economico,contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,non a stato depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della LND
- il tecnico Emilio Grossi per la stagione 2011/2012 non risulta essere tesserato per la società Atletico Boville
Ernica
decide di rigettare il ricorso in quanto ritiene 1'allenatore consapevole del ruolo di preparatore atletico
concordato con la società al momento della sua assunzione, come del resto riportato su accordo economico e
richiesta di tesseramento,incarico che non ha potuto svolgere non per volere della società ma unicamente perché contrario ad un regolare tesseramento in quanto incompatibile con la sua qualifica. Motivo che ha causato la cessazione di ogni rapporto con la società.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso. La presente delibera a inappellabile
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