F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Giuseppe LA BIANCA / A.S. D. FOLGORE SELINUNTE (11/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013.
VERTENZA: all. Giuseppe LA BIANCA / A.S. D. FOLGORE SELINUNTE
(11/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 16/07/2012, l'avv. Marco Sabato, legale dell'allenatore di Base Giuseppe LA BIANCA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. Folgore Selinunte, il pagamento di € 3.550,00, a saldo dovuto per premio di tesseramento, € 8.501,76, per rimborsi spese viaggi, per una complessiva somma di € 12.051,76, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di maturazione sino all 'integrale soddisfo.
Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata dell' 1/08/2011, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia, si era impegnala a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di € 9.000,00 , da pagarsi in 10 ratei di € 1.000,00 cadauna, di cui quelle di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre
dell'anno 2011 e marzo, aprile dell'anno 2012, con scadenza il giorno 30 di ogni mese, mentre quelle di
dicembre 2011 e gennaio 2012, con scadenza il giorno 31, infine, quella di febbraio 2012, con scadenza il giorno 28; inoltre, la società sopracitata si era impegnata al pagamento del rimborso spese di viaggi, pari al 1/5 del costa della benzina. E' stato, altresì, allegato anche copia di richiesta emissione tessera da tecnico per la stagione sportiva 2011/2012, recante la data del 04/08/2011.
11 ricorrente, ha, altresì, allegato al ricorso una tabella in cui sono stati riportati il numero degli allenamenti svolti, il numero dei chilometri percorsi dalla sua residenza, Bagheria (Palermo) al campo di calcio della A.S.D. Folgore Selinunte di Castelvetrano (Trapani), Km 246 a viaggio, il numero degli allenamenti svolti dal mese di luglio e fino all'8/11/2011, pari a 96 allenamenti, il costo del 1/5 della benzina (0,36), per un totale di €
8.501,76.
Ancora, a stato precisalo che l'attività di allenatore con la A.S.D. Folgore Selinunte a stata svolta fino all' 8/11/2011, data di formale esonero, ricevuto il 10/11/2011.
La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 15/10/2012, ha invitato la A.S.D. Folgore Selinunte a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare alle stesse.
La società convenuta ha fatto pervenire le sue osservazioni asserendo che 1'accordo sottoscritto con il ricorrente La Bianca Giuseppe, per la stagione sportiva 2011/2012, inviato al Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., era stato restituito, rendendolo nullo, in base al C.U. n. 52 della Lega Nazionale Dilettante, datato 10/08/2011, il quale non prevedeva premi di tesseramento in favore degli allenatori dilettanti per la stagione 2011/2012.
Sulla scorta di ciò fu sottoscritto con l'allenatore La Bianca Giuseppe un nuovo accordo dove veniva previsto, per la conduzione tecnica della A.S.D. Folgore Selinunte, un compenso a "titolo completamente gratuito" mentre veniva riconosciuto un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi tra la sua residenza e il campo di giuoco della società per un massimo di 5 allenamenti settimanali.
La convenuta, inoltre, ha precisato che gli allenamenti hanno avuto inizio in data 08/08/2011, mentre, sull'accordo erroneamente era stata indicata la data dell' 1/07/2011 quale partenza per i rimborsi, ciò anche in considerazione che la prima gara ufficiale della stagione era il 1 ° turno di Coppa Italia del 28/08/2011 e che non potevano essere iniziati gli allenamenti due mesi prima delle attività, a dimostrazione di ciò vengono allegati dichiarazioni di alcuni giocatori.
La società, ancora, ha comunicato che, a seguito di richiesta avanzata dal ricorrente La Bianca, questi aveva ottenuto la corresponsione anticipata della somma spettante per rimborso spese pari ad € 1.400,00 mensili, pagata ad inizio di mese, impegno mantenuto, a tal proposito vengono allegate le ricevute relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2011, di € 1.400,00 cadauna, intestale e sottoscritte dal La Bianca, anche se questi veniva trasportato dai giocatori che viaggiavano da Palermo. Inoltre, il La Bianca dovrebbe dichiarare che il Presidente della società del tempo, con fare benevole e per aiutarlo economicamente gli ha staccato dal suo conto personale un assegno di € 1.250,00 come se avesse sostenuto le spese viaggi per il mese di novembre 2011, mentre un dirigente della società gli ha regalato, a titolo personale, in contanti la somma di € 500,00.
La convenuta, ha concluso sostenendo che l'allenatore La Bianca Giuseppe, per il periodo 08/08/2011 al
08/11/2011, ha percepito una somma pari ad € 5.450,00( € 1.400,00x3 più assegno di € 1.250,00), oltre ad € 500,00 regalali da un dirigente, più di quanto a lui spettanti.
Dagli accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale presso il Comitato Regionale Sicilia
della L.N.D., e risultato che il contratto, sottoscritto in data 14/09/2011, tra la A.S.D. Folgore Selinunte e
l'allenatore La Bianca Giuseppe, per la stagione sportiva 2011/2012, a stato depositato e sullo stesso si legge la dicitura "a titolo completamente gratuito".
Nessuna osservazione ha fatto pervenire il ricorrente La Bianca Giuseppe.
In ordine ai fatti sopra descritti appare evidente a questa Collegio Arbitrale che il ricorso non può essere accolto. Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente, anche per sua ammissione, ha percepito, per la stagione sportiva 2011/2012, € 5.400,00, così come da ricevute di pagamento esibite dalla A.S.D. Folgore Selinunte, per rimborso di spese viaggi sostenute dal 4/08/2011, data della sottoscrizione della richiesta emissione tessera di tecnico da parte dell'allenatore La Bianca Giuseppe con la A.S.D. Folgore Selinunte, per la stagione sportiva 2011/2012.
Il Collegio ritiene che l'allenatore La Bianca ha inizialo a svolgere la sua attività di tecnico solo dal 4/08/2011, data di sottoscrizione della richiesta emissione tessera di tecnico e che fino alla data del suo esonero, 8/11/2011, lo stesso ha sostenuto n. 65 viaggi dalla sua residenza, Bagheria, a Castelvetrano, sede della A.S.D. Folgore Selinunte, (n. 20 in agosto, n. 20 in settembre, n. 20 in ottobre e n. 5 in novembre).
Essendo di 246 chilometri la distanza esistente dalla residenza dell'allenatore e il campo di allenamenti della società, il ricorrente per il periodo di attività di allenatore ha percorso un totale di 15.990 chilometri che
moltiplicali per € 0,32, costo medio della benzina per il periodo in esame, portano ad un importo pari ad €
5.117,00, quindi superiore alla somma già percepita.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso proposto dall'allenatore La Bianca Giuseppe. La presente delibera a inappellabile.
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