F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Luciano ORALI / A.S.D. DIANA NEMI (12/23) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Luciano ORALI / A.S.D. DIANA NEMI (12/23) ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Mario ROSSINI Con ricorso del 13.07.2012 l'allenatore professionista di 1^ cal. Orali Luciano, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., assunto in qualità di tecnico della 1^ squadra della Società A.S.D. Diana Nemi, partecipante al campionato di Eccellenza gir. A del C.R. Lazio della L.N.D., chiede a codesto Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 7.500,00, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo del contratto-tipo sottoscritto tra le parti il 01.11.2011. Il contratto-tipo, regolarmente depositato presso il C.R. Lazio il 02.12.2011, prevedeva un compenso globale di € 10.500,00. Il tecnico comunica di essere stato esonerato il 21.03.2012, come da lettera agli atti. La Società, invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A.R. del 18.10.2012 e ricevuta il 23.10.2012, a porre le proprie controdeduzioni, nulla ha ritenuto di contro dedurre, Il Collegio Arbitrale ritiene quindi il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società A.S.D. Diana Nemi a corrispondere all'allenatore Luciano Orali € 7.500,00 ( settemilacinquecento / 00) a saldo dell'accordo-tipo sottoscritto tra le parti per la stagione sportiva 2011 / 2012, oltre ad € 94,71 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.594,71 ( settemilacinquecentonovantaqualtro / 71 ) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegalo art. 8 comma 15 del C.G.S.
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