F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Fabrizio DEOGRATIAS / U.S. SAMBENEDETTESE ssd a rl 2009 (16/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Fabrizio DEOGRATIAS / U.S. SAMBENEDETTESE ssd a rl 2009 (16/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Mauro DALL'AGLIO Con ricorso del 19 luglio 2012, il collaboratore tecnico (preparatore dei portieri) iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C. , assunto in qualità di allenatore preparatore dei portieri dalla società U.S. Sambenedettese 2009, partecipante al campionato serie D, girone F, stagione sportiva 2011/2012, adiva questo Collegio Arbitrale affinchè gli venisse riconosciuto da parte della suddetta società il pagamento della somma di € 6.000,00, oltre agli interessi di mora. A sostegno del ricorso l'allenatore ricorrente ha prodotto una scrittura privata del 18 agosto 2011 regolarmente depositata a firma delle controparti con la quale la società U.S. Sambenedettese 2009 si impegnava a corrispondere un compenso annuale di € 7.000,00 per la preparazione dei portieri a decorrere dal 01/8/2011 al 30/6/2012. La società sportiva, ha provveduto a corrispondere solo la somma di € 1.000,00 nonostante che l'istante abbia sollecitato la corresponsione del saldo dei compensi, mediante l'invio di una raccomandata datata 02 luglio 2012. Con nota del 20 agosto 2012 la società resistente produceva proprie difese, affermando che in data 18 maggio 2012, in maniera inaspettata, senza alcun preavviso, il Sig. Deogratias interrompeva in maniera unilaterale la collaborazione tecnica con la società creando notevoli disagi dal punto di vista tecnico, compromettendo la possibilità di percepire un consistente premio economico e la possibilità di acquisire diritti per la eventuale graduatoria dei ripescaggi in Lega Pro Seconda Divisione. Invitava altresì il tecnico a presentare regolari dimissioni, ma questi si limitava a farlo con un comunicato stampa, nel quale a sua firma dichiarava ed escludeva che le sue dimissioni non derivavano da motivazioni di carattere economico. La società in seguito a tale comportamento ha ritenuto di decurtare il premio pattuito di un 15%, in quanto a fronte degli undici mesi previsti dal contratto, il Sig. Deogratias, in maniera unilaterale ha prestato la sua opera per soli 9 mesi e 17 giorni. Per quanto esposto quindi la società sarebbe debitrice solo di € 5.000,00, se non fosse che il ricorrente nel periodo di validità del contratto ha percepito regolarmente tre assegni per una cifra poco superiore ai 6.000,00 euro, emessi dai Signori Claudio Bartolomei e Daniele Pignotti,in tal senso si riserva di produrre copia dei suddetti titoli, appena se ne entrerà in possesso. In conclusione per quanto esposto nulla a dovuto al Sig. Deogratias e pertanto si chiede di respingere il ricorso. Da parte del ricorrente venivano presentate delle osservazioni con le quali respingeva le affermazioni difensive della società precisando che in data 18/5/2012 aveva avuto un diverbio con il Sig. Pignotti, Presidente della società perché questi voleva ancora una volta procrastinare i pagamenti delle somme dovute. Successivamente veniva invitato telefonicamente a recarsi allo stadio in occasione della partita SAMB/ESTE, atteso che in quella occasione i dirigenti avrebbero provveduto ad elargire un acconto. La domenica seguente recatosi allo stadio, entrato nello spogliatoio veniva ignorato dai dirigenti che nel frattempo si intrattenevano a parlare con il Sig. Ernesto Vagnoni, solo allora il Sig. Deogratias apprendeva di essere stato sostituito. Affermava altresì di non aver mai rassegnato le dimissioni, considerato anche che il campionato ormai volgeva al termine e quindi il suo impegno stava arrivando alla conclusione pertanto restano ferme le sue richieste. Il Collegio esaminata la documentazione osserva che il ricorso e meritevole di accoglimento in quanto la società nelle proprie controdeduzioni non ha provato di aver esaudito le richieste dell'allenatore Deogratias non producendo copia dei tre assegni emessi per conto della società dei Sig.ri Claudio Bartolomei e Daniele Pignotti, a titolo di pagamento per conto terzi. Così come non a stato provato che 1'allenatore abbia rassegnalo le dimissioni un mese e diciassette giorni prima della scadenza dell'accordo economico del 18/8/2011, tra 1'altro circostanza respinta dal ricorrente e non influente al fine della corresponsione del saldo richiesto di € 6.000,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla Società U.S. SAMBENEDETTESE 2009 di corrispondere all'allenatore Fabrizio Deogratias la somma di € 6.000,00 oltre agli interessi di € 92,45 per complessivi € 6.092,45. La presente decisione a inappellabile ed immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art. 8 comma 15 del CGS.
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