F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Andrea FLORIO / SC VALLEE d’AOSTE srl (17/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013.
VERTENZA: all. Andrea FLORIO / SC VALLEE d'AOSTE srl
(17/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 24 luglio 2012 1'allenatore dilettante signor Andrea Florio, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore delta squadra Juniores Nazionale della società SC Vallee d'Aoste Sri partecipante al campionato di Serie D, nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata, datata 20 ottobre 2011, la suindicata Società si era impegnala a corrispondere al signor Florio un premio di tesseramento, di € 3.000,00 (tremila/00) da corrispondersi in sei rate da € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna e scadenti il 15 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2012.
Con il reclamo in esame, il signor Florio chiede a questo Collegio di far obbligo alla SC Vallee d'Aoste Srl di corrispondergli l’ importo di € 2.000,00 (Duemila/00) avendo la società provveduto ad onorare sole le prime due rate dell'accordo economico. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora e il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Dipartimento Interregionale delta Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 novembre 2012 del
Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 novembre successivo, ha trasmesso copia dell'accordo
economico regolarmente depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 15 ottobre 2012, ricevuta dalla società SC Vallee d'Aoste Sri il
25 ottobre e dall'allenatore il 24 ottobre successivi, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminala la documentazione pervenuta, considerato altresì che la SC Vallee d'Aoste Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo delta SC Vallee d'Aoste Srl, di corrispondere all'allenatore signor Andrea Florio la somma di € 2.030,00 (Duemilatrenta/00) comprensiva di quanto dovutogli per
l’importo previsto dall'accordo economico e non onorato pari ad € 2.000,00 (Duemila/00) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 30,00 (trenta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegalo art. 8 comma 15 del CGS.
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