F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Carmelo MANCUSO / ACR MESSINA Srl (24/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Viltorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 16/02/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 198 del 26.02.2013. VERTENZA: all. Carmelo MANCUSO / ACR MESSINA Srl (24/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Viltorio RUSSIANO Con ricorso del 31 luglio 2012 1'allenatore professionista signor Carmelo Mancuso, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della squadra Juniores e con la mansione di responsabile del Settore Giovanile della società ACR Messina Srl partecipante al campionato di Serie D, Girone I, nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata, datata 12 novembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli "un compenso globale annuo pari € 15000,00 (lordi) pari a € 13500,00 (netti)" da corrispondersi in otto rate da € 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00) ciascuna e scadenti "alla fine di ogni mese". Con il reclamo in esame, il signor Mancuso chiede a questo Collegio di far obbligo alla società ACR Messina Srl di corrispondergli l’importo di € 13.000,00 (tredicimila/00) avendo la società provveduto a versargli, il 27 dicembre 2011, solo € 500,00 (cinquecento/00) di quanto previsto dall'accordo economico. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora e il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 novembre successivo, ha trasmesso copia dell'accordo economico relativo alle parti in argomento per la stagione sportiva 2011/2012 regolarmente depositato in data 6 dicembre 2011. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 15 settembre 2012, ricevuta della società ACR Messina Srl e dall'allenatore il 23 ottobre successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, consideralo altresì che la società ACR Messina Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo delta società ACR Messina Srl, di corrispondere all'allenatore signor Carmelo Mancuso la somma di € 13.298,00 (Tredicimiladuecentonovantotto/00) comprensiva di quanto dovutogli per l'importo previsto dell'accordo economico e non onorato integralmente pari ad € 13.000,00 (tredicimila/00) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 298,00 (Duecentonovantotto/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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