F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 04 Marzo 2013 (211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa ▪ (nota n. 4344/562 pf12-13 SP/blp del 22.1.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 04 Marzo 2013
(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa ▪ (nota n. 4344/562 pf12-13 SP/blp del 22.1.2013).
Con provvedimento del 22 gennaio 2013 la Procura federale ha deferito:
- il Sig. Pulvirenti Antonino, Presidente della Società Calcio Catania Spa;
- la Società Calcio Catania Spa;
per rispondere:
il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere, con le dichiarazioni rese nel corso dell’intervista rilasciata all’emittente televisiva SKY SPORT il 20.01.2013 e riportate da numerosi quotidiani in data 21.01.2013, come meglio specificate nell’atto di deferimento e che si devono ritenere integralmente richiamate e contestate, espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Società FC Juventus Spa Dott. Andrea Agnelli;
- la Società Calcio Catania Spa della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.
All’inizio della riunione odierna il Signor Pulvirenti Antonino e la Società Calcio Catania Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS;
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Pulvirenti Antonino e la Società Calcio Catania Spa tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Pulvirenti Antonino, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per la Società Calcio Catania Spa, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Pulvirenti Antonino, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); per la Società Calcio Catania Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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