F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 04 Marzo 2013 (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO DONI (all’epoca dei fatti calciatore della Atalanta Bergamasca Calcio Spa), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota n. 2571/856 pf10-11/SP/blp del 5.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070 del 04 Marzo 2013 (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO DONI (all’epoca dei fatti calciatore della Atalanta Bergamasca Calcio Spa), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota n. 2571/856 pf10-11/SP/blp del 5.11.2012). Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 5 novembre 2012 nei confronti di: - Cristiano Doni, all’epoca dei fatti calciatore della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per avere violato i doveri di correttezza, lealtà e probità da osservare in ogni rapporto riferibile all’attività agonistica, intrattenendo relazioni personali con alcuni esponenti della tifoseria ultrà locale, fra i quali alcuni sottoposti a provvedimenti giudiziari o amministrativi, così dimostrando di essere il punto di riferimento dei tifosi più violenti e di quelli che volevano alterare i legittimi e regolari rapporti di sostegno nei confronti della squadra, legittimando il loro ruolo di fronte ai compagni di squadra e alla Società; - Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, del CGS, per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 28.000,00 (€ ventottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito per il Sig. Cristiano Doni. Alla riunione odierna, ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del Sig. Cristiano Doni chiedendo l’irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 6 (sei). Ascoltato personalmente il Doni il quale ha teso a chiarire in fatto le vicende per le quali è stato deferito precisando di aver sempre agito nell’interesse della Società di appartenenza e dei compagni di squadra. Ascoltato, altresì, il legale del Doni il quale ha contestato il deferimento ritenendolo frutto di una interpretazione distorta dei fatti da parte della Procura federale, avendo avuto il Doni unici contatti con un capo tifoso ed avendo sempre assunto comportamenti diretti a favorire un buon rapporto tra squadra e tifosi, chiedendo di conseguenza l’irrogazione della minima sanzione disciplinare. Alla luce della documentazione in atti (cfr. intercettazioni telefoniche intervenute tra il Doni ed un esponente della tifoseria dell’Atalanta), la Commissione ritiene confermati i comportamenti ascrivibili al Doni che in più occasioni intratteneva rapporti con alcuni esponenti della tifoseria ultrà locale, alcuni dei quali sottoposti a provvedimenti giudiziari o amministrativi. In particolare, vi è prova agli atti del colloquio telefonico con il quale il Doni condivideva le pesanti censure rivolte dai tifosi nei confronti del compagno di squadra Guarente, assumendo nella particolare fattispecie una posizione di assoggettamento alle volontà della tifoseria ultrà, nonché di visite effettuate dal deferito presso l’abitazione di tifosi costretti agli arresti domiciliari per portare loro in regalo maglie della squadra d’appartenenza. Di qui la conferma dello stretto legame tra Doni e gli ultrà atalantini più violenti, al punto da diventare un punto di riferimento per tale tifoseria. Tali comportamenti, peraltro neppure negati in fatto dal deferito, integrano ad avviso della Commissione la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre ispirare la condotta dei tesserati. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima equa la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 28.000,00 (€ ventottomila/00) per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa. In accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Cristiano Doni la sanzione della squalifica per mesi 5 (cinque).
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