DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.2.2013 Delibera del Giudice Sportivo ATL. CASTENASO VAN G0OF – MEZZOLARA Il Giudice Sportivo,
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.2.2013
Delibera del Giudice Sportivo
ATL. CASTENASO VAN G0OF - MEZZOLARA Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio,dalla MEZZOLARA S.S.D. s r.l., con il quale si chiede sia inflitta alla ATLETICO CASTENASO VAN GOOF A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’ impiego dei calciatori "giovani";
- rilevato che, nel corso del secondo tempo l'ATLETICO CASTENASO VAN GOOF A.S.D. procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente: al 28' del secondo tempo, il n. 11 Sandri Andrea (classe ’94) con il n. 14 Filippone Edoardo (classe ’95);
- al 37’ del secondo tempo, il n. 7 Burnelli Davide (classe ’94) con il n. 15 Dal Monte Nicolò (classe ’89);
- al 44’ del secondo tempo, il n. 9 De Brasi Davide (classe ’84) con il n. 17 Placci Davide (classe ’92)
- rilevato che la sostituzione effettuata al 37’ del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno due calciatori nati dal 1º gennaio 1993, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla ATLETICO CASTENASO VAN GOOF A.S.D.
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.