COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE NOCE LORENZO (TESS. NORMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 7.2.2013 (Gara: ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO – NORMA del 3.2.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE NOCE LORENZO (TESS. NORMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 7.2.2013 (Gara: ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO – NORMA del 3.2.2013 – Campionato I Categoria) Il calciatore in epigrafe intende contestare, con il reclamo avanzato, la motivazione con cui il Giudice Sportivo, gli ha comminato la sanzione in titolo, affermando che contrariamente alla ricostruzione dei fatti operata dell’arbitro, ritenuta eccessivamente lacunosa e parziale, non è avvenuto alcun contatto tra il calciatore stesso e l’arbitro. Infatti, continua nel reclamo, il Direttore di gara, pur se è effettivamente stato costretto ad indietreggiare, ciò è avvenuto, non per contatto ma per la veemenza con la quali il ricorrente gli si è avvicinato. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la condotta del NOCE, deve essere valutata in maniera differente rispetto a quanto risulta agli atti. Questa Commissione, come noto, nell’esame della situazione contestata non può che far riferimento al racconto arbitrale che assume il connotato di fonte di prova primaria. Ebbene dall’analisi di detta narrazione, si evince inequivocabilmente che il NOCE, avvicinatosi con aria minacciosa e profferendo parole offensive, alla notifica del provvedimento di espulsione, si portava a contatto, faccia a faccia con l’arbitro e spingendolo lo faceva indietreggiare. A fronte di una ricostruzione così precisa a dettagliata, non appaiono assolutamente assumibili le tesi avanzate a difesa e pertanto, reputando, di contro, le decisioni del Giudice Sportivo di prime cure perfettamente adeguate all’accaduto, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo di NOCE LORENZO e, per l’effetto, conferma la squalifica per 6 giornate. La tassa reclamo va incamerata.
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