COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BROCCOSTELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 5.4.2013 A CARICO DEL CALCIATORE FUSCO LUIGI E PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI TUZI ALESSANDRO E TUZI GIOVANNI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DEL 14.2.2013 (Gara: SANDONATESE – BROCCOSTELLA del 9.2.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°162/LND del 28/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BROCCOSTELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 5.4.2013 A CARICO DEL CALCIATORE FUSCO LUIGI E PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI TUZI ALESSANDRO E TUZI GIOVANNI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DEL 14.2.2013 (Gara: SANDONATESE – BROCCOSTELLA del 9.2.2013 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto la eccessività dei provvedimenti disciplinari in titolo, visto che i loro gesti abbiano assunto caratteri di particolare violenza, e ciò è dimostrato dal fatto che non vi è stata alcuna necessità di cure sanitarie per nessuno dei protagonisti in argomento. Dall’esame dei singoli comportamenti dei tesserati, si reputa che le decisioni del Giudice Sportivo possano essere lievemente ridotte, in considerazione di quanto statuito dall’art. 19 comma 4 lett. b del C.G.S.; appare invece del tutto congrua la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società reclamante. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore FUSCO LUIGI dal 5.4.2013 al 20.3.2013, e dei calciatori TUZI ALESSANDRO e TUZI GIOVANNI da 4 a 3 gare effettive. Si conferma l’ammenda di € 100 a carico della Società BROCCOSTELLA. La tassa reclamo va restituita.
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