F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 07 Marzo 2013 (224) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: WALTER BELLIA (Socio della Soc. SS Chieti Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS CHIETI CALCIO Srl (nota n. 4714/587pf12-13/AM/ma del 8.2.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 07 Marzo 2013
(224) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: WALTER BELLIA (Socio della Soc. SS Chieti Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS CHIETI CALCIO Srl (nota n. 4714/587pf12-13/AM/ma del 8.2.2013).
Con atto in data 8.02.2013 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il sig. Walter Bellia in qualità di socio della Società SS Chieti Calcio Srl e la Società Chieti Calcio Srl per rispondere:
1) Il primo della violazione dell’art.1 commi 1 e 5 e dell’art. 5 comma 1, nonché dell’art. 11 comma 1 del CGS, perché con riferimento all’incontro Chieti- Melfi del 3/2/2013, ha affermato, fra l’altro, riferendosi alla direzione arbitrale “oggi c’è stata l’ennesima rapina, un arbitraggio scandaloso”, adombrando, altresì che la direzione di gara fosse preordinata negativamente nei confronti della sua Società, mettendo in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali di gara; rilasciava, inoltre, espressioni denigratorie riferite al sesso della Sig.ra Spinelli, arbitro di gara, affermando, ”che vanno in giro arbitri che farebbero meglio a rimanere a casa e, specialmente, se sono donne, che facessero la calzetta”; con tali dichiarazioni il Sig. Bellia, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, ha espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi dell’arbitro e della reputazione di organismi operanti nell’ambito della FIGC, nonché espressioni discriminatorie riferite al sesso della sig.ra Spinelli;
2) La società SS Chieti Calcio Srl della violazione di cui all’art. 4 comma 2 e 3 dell’art. 5 comma 2 nonché dell’art. 11 c. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al socio della Società. All’inizio della riunione odierna i deferiti, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Walter Bellia e la Società SS Chieti Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Walter Bellia, sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 80 (ottanta) di inibizione; pena base per la Società SS Chieti Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 12.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 8.000,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale visto l0’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: -Walter Bellia inibizione per giorni 80 (ottanta); -Società SS Chieti Calcio Srl ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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