F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 07 Marzo 2013 (241) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO D’AVERSA (calciatore attualmente svincolato), GRAZIANO PROFETA (dirigente della Soc. Benevento Calcio Spa) E DELLA SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO Spa (nota n. 4971/581pf12-13/AA/ac del 18.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 07 Marzo 2013 (241) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO D’AVERSA (calciatore attualmente svincolato), GRAZIANO PROFETA (dirigente della Soc. Benevento Calcio Spa) E DELLA SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO Spa (nota n. 4971/581pf12-13/AA/ac del 18.2.2013). La Procura Federale con atto del 18 febbraio 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare D’Aversa Antonio, calciatore attualmente svincolato, Profeta Graziano, dirigente della Società Benevento Calcio Spa e la stessa Società Benevento Calcio Spa per violazione quanto ai primi due degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS e quanto alla terza per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, il tutto perché detto calciatore aveva partecipato in posizione irregolare a dieci gare del Campionato Giovanissimi Professionisti della stagione in corso disputate dalla squadra della Società Benevento Calcio spa e il dirigente accompagnatore Profeta Graziano aveva sottoscritto le distinte di tali gare, attestando ai sensi dell’art. 61 NOIF che i calciatori partecipanti alle stesse e quindi anche il D’Aversa erano regolarmente tesserati e vi prendevano parte sotto la responsabilità della Società di appartenenza. L’irregolarità della partecipazione del calciatore alle gare di che trattasi era dipesa dal mancato perfezionamento del suo tesseramento, determinato dal fatto che la Società non aveva rispettato l’art. 40 comma 3 bis NOIF per aver richiesto alla Presidenza Federale l’autorizzazione per il tesseramento in deroga del giovane calciatore oltre il termine del 15 novembre previsto dalla norma. Risultava infatti dagli atti acquisiti al deferimento che la Società aveva depositato il modulo variazione di tesseramento per calciatori giovani di serie afferente il D’Aversa in data 13 settembre 2012 e che aveva presentato la richiesta di tesseramento in deroga, corredata dalla documentazione necessaria, il 27 novembre successivo, con la conseguenza che essa era stata respinta perché tardiva. Resiste al deferimento la Società Benevento Calcio Spa a mezzo di memoria difensiva redatta dai suoi difensori di fiducia, la quale deduce a propria discolpa di aver ritenuto che il tesseramento del calciatore D’Aversa, per l’appunto depositato presso la Lega Pro il 13 settembre 2012, fosse stato autorizzato dalla Presidenza Federale, ingenerando così il convincimento che il calciatore potesse essere regolarmente impiegato nelle gare ufficiali di campionato, tutte disputate in epoca successiva al 13 settembre 2012. Deduce altresì che, non appena aveva ricevuto la comunicazione 12 dicembre 2012 di rigetto della richiesta di tesseramento in deroga, aveva immediatamente interrotto l’impiego del calciatore. Conclude affinchè sia dichiarata la sussistenza dell’errore scusabile, consistito nell’aver trasmesso il modulo di tesseramento del calciatore alla Lega Pro anziché al Settore Giovanile e Scolastico, provocando così la sospensione del tesseramento e la dilatazione dei tempi di conclusione della pratica, con la negativa ricaduta sull’impiego in gara del calciatore, istando per il conseguente rigetto del deferimento, ovvero in subordine e nella denegata contraria ipotesi, per la irrogazione di una sanzione minima, conforme alle decisioni di questa Commissione assunte in casi analoghi, di cui ne allegava il testo. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con la sanzione della squalifica di mesi due del calciatore D’Aversa Antonio, la inibizione di mesi quattro del dirigente Profeta Graziano, la penalizzazione di punti dieci in classifica per la Società Benevento Calcio spa da scontarsi nel campionato Giovanissimi Professionisti della stagione in corso, nonché l’ammenda di € 2.000,00. è altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale, illustrate le proprie tesi difensive, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni precisate in memoria. La Commissione osserva quanto segue. L’art. 40 comma 3 bis NOIF prevede che le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori che abbiano compiuto almeno 14 anni d’età e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico devono pervenire alla Presidenza Federale entro il 15 novembre di ogni anno, termine questo che, pur nel silenzio della norma, deve intendersi perentorio. Siffatto comma si inquadra nel più generale ambito dell’art. 40 comma 3 NOIF concernente le limitazioni del tesseramento dei giovani calciatori con meno di 16 anni di età, che è autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento, oppure che abbia sede in una provincia di altra regione, confinante con quella di residenza. Non può revocarsi in dubbio che la Società Benevento Calcio Spa non ha rispettato, per sua stessa ammissione, il termine del 15 novembre 2012, atteso che la richiesta di tesseramento in deroga del calciatore D’Aversa Antonio era pervenuta all’Ufficio Tesseramento della Lega Pro il 27 novembre 2012 e quindi oltre la scadenza del termine perentorio. Essendo l’art. 40 comma 3 bis NOIF norma suscettibile di interpretazione esclusivamente letterale e di conseguente chiara applicazione, non sembrano sussistere gli estremi dell’errore scusabile evocato dalla ricorrente, per cui il deferimento deve essere accolto. Vanno tuttavia applicate sanzioni di entità minore rispetto al chiesto, non trovando alloggio nel costante orientamento di questa Commissione il principio dell’automatismo. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al calciatore D’Aversa Antonio, attualmente non tesserato, la squalifica per 3 (tre) gare ufficiali; al dirigente Profeta Graziano la inibizione per 3 (tre) mesi; alla Società Benevento Calcio Spa la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Professionisti della stagione 2012/2013.
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