COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S. Scardovari Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 30/1/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Andreello Manuel – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso S.S. Scardovari
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 30/1/2013 – Squalifica per
quattro giornate giocatore Andreello Manuel – Campionato di Promozione
La Società S.S. Scardovari ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata
nel Comunicato n. 60 del 30/1/2013, con la quale ha inflitto la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore
Andreello Manuel, perché: “espulso dal campo, rivolgeva delle offese all’arbitro che, successivamente, reiterava
avviandosi verso gli spogliatoi”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società S.S. Scardovari;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio
oggetto del presente giudizio, talché il provvedimento comminato al giocatore Andreello appare assolutamente congruo;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai
sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla S.S. Scardovari;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Andreello Manuel;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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