COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S. Scardovari Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 30/1/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Andreello Manuel – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S. Scardovari Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 30/1/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Andreello Manuel – Campionato di Promozione La Società S.S. Scardovari ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 60 del 30/1/2013, con la quale ha inflitto la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Andreello Manuel, perché: “espulso dal campo, rivolgeva delle offese all’arbitro che, successivamente, reiterava avviandosi verso gli spogliatoi”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società S.S. Scardovari; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente giudizio, talché il provvedimento comminato al giocatore Andreello appare assolutamente congruo; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla S.S. Scardovari; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Andreello Manuel; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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