COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S. Gazzeraolimpia Chirignago Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Bellati Davide – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S. Gazzeraolimpia Chirignago
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 23/1/2013 – Squalifica per
cinque giornate giocatore Bellati Davide – Campionato di Promozione
La Società A.S. Gazzeraolimpia Chirignago ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 58 del 23/1/2013 con la quale ha inflitto la squalifica per cinque giornate a
carico del calciatore Bellati Davide : “per contegno gravemente irriguardoso verso un assistente arbitrale ufficiale a fine
gara, nonché, facendo abusivamente ingresso nello spogliatoio degli ufficiali di gara, continuava il contegno irriguardoso
nei confronti degli stessi.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Gazzeraolimpia Chirignago;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito, il legale rappresentante della Società reclamante;
valutati i fatti così come descritti dal direttore di gara, si ritiene più congrua applicare a carico del calciatore Bellati la
sanzione della squalifica per tre giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Gazzeraolimpia Chirignago;
- di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Bellati Davide.
La tassa reclamo non è stata versata.
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