COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Fossaltese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 30/1/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Doratiotto Federico – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Fossaltese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 30/1/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Doratiotto Federico – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Fossaltese ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 60 del 30/1/2013 con la quale ha inflitto la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Doratiotto Federico : “per comportamento particolarmente violento ed ingiustificato nei confronti di un giocatore avversario, momentaneamente a terra:” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Fossaltese; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; assieme al giocatore Doratiotto; sentito, altresì, l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato quanto riferito nel referto di gara, fornendo ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato; in particolare lo stesso ha precisato che il colpo inferto al calciatore del Passarella ha richiesto l’intervento del massaggiatore e che il calciatore medesimo é rimasto a terra, dolorante, per almeno un minuto e, successivamente é stato accompagnato fuori dal terreno di gioco, sostando sul campo per destinazione, per poi rientrare; valutata, alla luce di quanto sopra, la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare equa; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Fossaltese; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Doratiotto Federico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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