COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Passarella Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Ammenda di € 300,00.-; squalifica per tre giornate giocatori Erharbor Alex e Pettenò Christian – Camp. di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 20.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Passarella Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 61 del 6/2/2013 – Ammenda di € 300,00.-; squalifica per tre giornate giocatori Erharbor Alex e Pettenò Christian – Camp. di 1^ Categoria La Società A.C.D. Passarella ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 61 del 6/2/2013 con le quali ha inflitto i seguenti provvedimenti disciplinari : - ammenda di € 300,00.- a carico della società : per pesanti insulti dei tifosi della società Passarella che hanno causato ai giocatori avversari, gli scontri fisici descritti dal G.S., nonché dal fatto che un tifoso ha colpito con uno sputo un giocatore della soc. Burano; - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Erharbor Alex : “perché spingeva a terra un avversario”; - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pettenò Christian : “dava inizio alla rissa con spinte e pugni ai giocatori avversari”; La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Passarella 93; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il l rappresentante della Società ricorrente, assistito dall’Avv. Andrea Piccoli; sentito, personalmente l’arbitro, che ha confermato integralmente quanto riferito nel referto di gara, precisando che i vari episodi sono avvenuti così come descritti nel supplemento di rapporto, ed ha fornito ulteriori dettagli in ordine agli stessi; valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Passarella 93; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 300,00; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Erharbor Alex e Pettenò Christian; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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