COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Elettrosonor Gambellara Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 13/2/2013 – Ammenda di € 500,00; Squalifica per 5 giornate giocatore Curti Carlo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 270.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Elettrosonor Gambellara Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 13/2/2013 – Ammenda di € 500,00; Squalifica per 5 giornate giocatore Curti Carlo – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Elettrosonor Gambellara ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 62 del 13/2/2013 con le quali ha inflitto i seguenti provvedimenti disciplinari : - ammenda di € 500,00 a carico della Società : “perché i sostenitori della Elettrosonor Gambellara rivolgevano offese di contenuto discriminatorio razzista nei confronti del giocatore Aning Samuel della società Atlas VR 83”; - squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Curti Carlo : “nel corso di una situazione confusa, determinata dall'atteggiamento aggressivo tenuto dal calciatore Aning Samuel nei confronti di un avversario, colpiva con un violento pugno al capo un altro giocatore della squadra avversaria Atlas VR, provocandogli forte dolore”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Elettrosonor Gambellara; vista la documentazione ufficiale in atti; con riferimento alla sanzione da comminare alla Società, ritenuto che l’art. 11, comma 3° del C.G.S. prevede l’ammenda da un minimo di Euro 500 ad un massimo di Euro 20.00,00, valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado ; per quanto riguarda la posizione del giocatore Curti Carlo la sanzione comminata appare congrua in relazione al comportamento tenuto dallo stesso; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Elettrosonor Gambellara; - di confermare la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Curti Carlo; - di disporre l’addebito della reclamo non versata.
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