COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Rio A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 13/2/2013 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Campocroce-Rio del 27/1/2013; Inibizione sino al 18/2/2013 dirigente Danesin Sergio – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 27.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Rio A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 13/2/2013 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Campocroce-Rio del 27/1/2013; Inibizione sino al 18/2/2013 dirigente Danesin Sergio – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Rio ha presentato ricorso avverso le delibera assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 62 del 13/2/2013 con le quale ha inflitto le sanzioni indicate a margine. Il G.S. di primo grado applicato a suo carico la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 dell’incontro emarginato, in accoglimento del reclamo presentato dall’U.S. Campocroce : “rilevato che, al 22’ del 2° tempo il RIO A.S.D. aveva sostituito il calciatore n. 10 in lista, Rizzato Marco, col calciatore n. 18, che non era compreso in lista e non era stato identificato dall'Arbitro. Con le controdeduzioni la società Rio A.S.D. sostiene che si sia trattato di un mero errore di cambio di maglia, dovendosi identificare il giocatore entrato in campo col n. 17 in lista, Doro Nicolò. Errore da attribuirsi all'allenatore. Offre a riprova il fatto che, nella circostanza, non aveva necessità di commettere irregolarità, avendo a disposizione tutta la rosa. Rileva il G.S. che nel referto arbitrale si riportano i fatti, dando atto l'Arbitro che il giocatore n. 18, della cui entrata in campo si é accorto a fine gara, non era in lista e non era stato, quindi, da lui identificato. Rilevato infine che non sono disponibili elementi di fatto contrastanti con le risultanze del referto e che il G.S. non dispone di potere d'indagine autonomo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Rio; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente insieme al giocatore Doro Nicolò; sentito, personalmente l’arbitro, che ha ricordato perfettamente l’episodio che ha portato alla concessione del calcio di rigore e individuato il calciatore che ha subito il fallo in una persona corrispondente al giocatore Doro Nicolò elencato in distinta con il n. 17; preso atto che la circostanza é confermata dal riconoscimento del documento di identità del Doro effettuato dall’arbitro; ritenuto, pertanto, che non si sia trattato di utilizzo da parte della società Rio di un giocatore non indicato nella distinta di gara, bensì di un errore commesso dalla Società stessa nella redazione della distinta, la C.D.T. conferma la validità della gara con il risultato acquisito in campo; condanna la Società Rio al pagamento di un’ammenda di Euro 50,00 per aver commesso l’errore della compilazione della distinta formazione squadra sopra indicato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Rio; - di confermare la validità della gara oggi presa in esame, omologandola con il risultato acquisito in campo di : Campocroce - Rio 0 – 1; - di irrogare a carico della Società Rio la sanzione della ammenda di € 50,00.-. La tassa reclamo a non é stata versata.
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