COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 06.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Real Tormine Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 42 del 13/2/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Zandonà Paolo – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 06.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Real Tormine
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 42 del 13/2/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Zandonà Paolo – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Real Tormine ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 42 del 13/2/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Girella Stefano : “espulso per comportamento irriguardoso e ingiurioso nei confronti dell’arbitro e per aver rivolto all’avversario espressioni discriminatorie a sfondo razzista (art. 11 c. 2 C.G.S.)
La sanzione risulta dall’applicazione di due giornate per il comportamento nei confronti dell’arbitro e cinque giornate per l’espressione discriminatoria”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Real Tormine, trasmesso per competenza dalla Delegazione Provinciale
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuta congrua la sanzione in relazione al comportamento tenuto dallo stesso;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Amatori Nogara;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate carico del giocatore Zandonà Paolo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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