F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 13 Marzo 2013 (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S.LIVORNO CALCIO SPA (nota n. 4989/294pf12-13/SP/blp del 19.2.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 13 Marzo 2013
(242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S.LIVORNO CALCIO SPA (nota n. 4989/294pf12-13/SP/blp del 19.2.2013).
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale l’A.S.Livorno Calcio Spa per rispondere della violazione dell’art.4,comma 3, del C.G.S. in relazione con l’art.11, comma 3, del C.G.S. e con l’art.12, comma 3, del C.G.S., per avere la propria tifoseria, in occasione dell’incontro Livorno-Verona del 20/10/2012, più volte intonato cori incitanti alla violenza e alla discriminazione del seguente tenore: “Pure voi, pure voi. Nelle foibe ci mettiamo pure voi”. Alla riunione odierna la Società, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Livorno Calcio tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 CGS, (“pena base sanzione dell’ammenda di € 18.000,00 (diciottomila/00) diminuita ai sensi dell’art.23 CGS a € 12.000,00 (dodicimila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;visto l’art.23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23,comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Ammenda di € 12.000,00 (dodicimila,00) per l’A.S.Livorno Calcio Spa.
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