F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 14 Marzo 2013 (157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO PACILLI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Soc. ASD Manfredonia Calcio a 5) E DELLA SOC.ASD MANFREDONIA CALCIO A 5 (nota n. 2975/172pf12- 13/SS/mg del 20.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 14 Marzo 2013 (157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO PACILLI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Soc. ASD Manfredonia Calcio a 5) E DELLA SOC.ASD MANFREDONIA CALCIO A 5 (nota n. 2975/172pf12- 13/SS/mg del 20.11.2012). Il deferimento Con atto del 20.11.12 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Matteo Pacilli, quale Presidente della società Asd Manfredonia Calcio a Cinque, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver consentito nel corso della stagione agonistica 2011-2012 al sig. Goncalves Robson Roberto Moraes di svolgere attività di allenatore della prima squadra non in costanza di tesseramento con la Asd Manfredonia Calcio a Cinque; b) la società Polisportiva Manfredonia Calcio a Cinque a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascrivibile al Presidente ed al proprio tecnico ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice Giustizia Sportiva. All’udienza del 13 marzo 2013 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione a loro carico delle seguenti sanzioni: a) al sig. Matteo Pacilli, quale Presidente della società Asd Manfredonia Calcio a Cinque, l’inibizione per un periodo di mesi tre; b) alla società Polisportiva Manfredonia Calcio a Cinque euro 1.500,0 di ammenda. Sebbene ritualmente convocati nessuno è comparso in rappresentanza del sig. Matteo Pacilli e della Ads Manfredonia Calcio a Cinque. Motivi della Decisione Dall’esame della copiosa documentazione in atti è risultato comprovato che il sig. Goncalves Robson Roberto Moraes ha svolto nel corso della stagione agonistica 2011/2012 -quanto meno sino al 7.11.2011 - attività di allenatore in favore della società Asd Manfredonia Calcio a Cinque (cfr. accordo economico 1.7.2011 – controdeduzioni società Manfredonia Calcio a Cinque del 12.4.12 inviate al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – provvedimento Collegio Arbitrale 23.6.12 – risoluzione accordo economico 7.11.11), pur senza che il predetto allenatore avesse provveduto al rituale deposito del contratto economico. E’ altresì risultato comprovato che tra il sig. Goncalves Robson Roberto Moraes – iscritto nei ruoli tecnici federali quale allenatore di calcio a cinque codice 112.803 - e la Asd Manfredonia Calcio a Cinque non sia stato ritualmente formalizzato alcun vincolo di tesseramento stante il rilevato mancato deposito della copia della richiesta di tesseramento unitamente al relativo accordo economico. La società Manfredonia Calcio a Cinque ha fatto pervenire alla scrivente Commissione Disciplinare uno scritto difensivo datato 11.3.13 a firma del suo Presidente sig. Matteo Pacilli. In merito a tali deduzioni si rileva sia la tardività del deposito della memoria sia, comunque, l’evidente irrilevanza delle giustificazioni addotte in merito alle contestazioni ascritte al sig. Matteo Pacilli, nella sua qualità di Presidente, ed alla società Manfredonia Calcio a Cinque. Gli accertati comportamenti omissivi costituiscono quindi a parere di questa Commissione violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. per quanto attiene la posizione del sig. Matteo Pacilli, nella sua qualità di Presidente della Asd Manfredonia Calcio a Cinque, nonché quelle di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per quanto riguarda la responsabilità oggettiva della Asd Manfredonia Calcio a Cinque. Per quanto attiene la sussistenza della violazione contestata al sig. Matteo Pacilli n.q. si osserva come lo stesso, proprio per il ruolo ricoperto, non ha posto in essere il dovere generale di vigilanza che gli incombeva, verificando nella circostanza che l’accordo economico assunto con il tecnico della prima squadra e la copia del tesseramento fossero stati ritualmente depositati. In merito poi alla sussistenza della conseguente responsabilità in capo alla Asd Manfredonia Calcio a Cinque si osserva come in tema di responsabilità oggettiva – di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva – sia stato reiteratamente stabilito che le Società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci o tesserati e, comunque, dei soggetti che da essi direttamente dipendono, e che, pertanto il cennato principio di carattere generale si presenta come pilastro fondamentale dell’ Ordinamento sportivo calcistico. In buona sostanza non può validamente dubitarsi che dalla acclarata violazione posto in essere dal sig.Matteo Pacilli, quale Presidente della Asd Manfredonia Calcio a Cinque, consegue la responsabilità oggettiva della stessa Asd Manfredonia Calcio a Cinque. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura Federale con nota del 20.11.12 ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni: a) al sig. Matteo Pacilli, quale Presidente della società Asd Manfredonia Calcio a Cinque l’inibizione per un periodo di mesi 3 (tre); b) alla società Polisportiva Manfredonia Calcio a Cinque l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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