F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 14 Marzo 2013 (163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. Calcio Como Srl), DI ANTONIO TESORO (all’epoca dei fatti Dirigente della Soc. Calcio Como Srl) E DELLA SOC.CALCIO COMO SRL (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 27.11.20163).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 14 Marzo 2013 (163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. Calcio Como Srl), DI ANTONIO TESORO (all’epoca dei fatti Dirigente della Soc. Calcio Como Srl) E DELLA SOC.CALCIO COMO SRL (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 27.11.20163). Il deferimento Con atto del 27 novembre 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Rivetti Amilcare, dal 4 novembre 2011 Amministratore Unico della società Calcio Como srl per la stagione 2011 – 2012, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 38, comma 6, delle NOIF, ed in relazione all’art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al sig. Manari Giuseppe di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo e per avere, altresì, permesso al sig. Chiarenza Vincenzo di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della srl Calcio Como, consentendo l’esercizio dell’attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della prima squadra; b) il sig. Tesoro Antonio, dal 24 novembre 2011 dirigente della società Calcio Como srl per la stagione 2011 – 2012, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 36, comma 6, delle NOIF, ed in relazione all’art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al sig. Manari Giuseppe di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo e per avere altresì permesso al sig. Chiarenza Vincenzo di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della srl Calcio Como, consentendo l’esercizio dell’attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra; c) la società Calcio Como srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Amministratore Unico ed ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS. Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Rivetti Amilcare la inibizione per mesi 4 (quattro), b) al sig. Tesoro Antonio la inibizione per mesi 3 (tre), c) alla società Calcio Como srl la ammenda di € 6.000,00 (seimila/00). Motivi della decisione L’esame della documentazione in atti ed il comportamento processuale dei deferiti che non hanno depositato memorie difensive, consentono di accertare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. La Procura Federale iniziava le proprie indagini a seguito di lettera del 20 gennaio 2012 inviata da soggetto anonimo qualificatosi come “allenatore disoccupato”. Dallo svolgimento delle stesse è emerso che per la stagione sportiva 2011 – 2012 la società Calcio Como srl aveva affidato il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra al sig. Ramella Ernestino affiancato, quale allenatore in seconda, dal sig. Villa; a metà dicembre 2011 il Presidente della società lariana comunicava al sig. Ramella di avere scelto un nuovo allenatore in seconda nella persona del sig. Manari Giuseppe . In seguito all’incontro con il Foligno del gennaio 2012 il sig. Ramella veniva sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra che veniva affidato al sig. Manari. Quest’ultimo, seppur iscritto ai ruoli del settore tecnico, non essendo in possesso della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra, poteva svolgere il compito lui affidato solamente in virtù di apposita deroga. Alla metà del mese di febbraio 2012, in prossimità della scadenza della deroga di cui sopra, la società Calcio Como srl assumeva come allenatore della prima squadra il sig. Chiarenza Vincenzo ma, nonostante ciò, era sempre il sig. Manari a dirigere gli allenamenti, a presiedere le riunioni tecniche ed a comunicare la formazione ai giocatori, svolgendo in tal modo il ruolo di effettivo allenatore della prima squadra e riservando al sig. Chiarenza un ruolo puramente formale. Le circostanze di cui sopra sono state sostanzialmente confermate dal sig. Manari Giuseppe il quale, nel corso della propria audizione del 2 agosto 2012 dinanzi agli organi della Procura Federale, ha ammesso che durante la propria esperienza alle dipendenze della società Calcio Como srl aveva assunto incarichi che andavano oltre le proprie competenze. La situazione sopra rappresentata andava avanti sino alla metà di marzo allorquando sia il sig. Manari che il sig. Chiarenza venivano esonerati e la squadra veniva affidata nuovamente al sig. Ramella. Alla luce di quanto sopra appare certo ed incontrovertibile che il sig. Manari Giuseppe, per il periodo compreso tra il 17 febbraio 2012 ed il 14 marzo 2012, abbia ricoperto il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra della società Calcio Como srl, impartendo in via esclusiva ai calciatori indicazioni di natura tecnica e tattica, sia nel pre gara che durante lo svolgimento della stessa, oltre a disporre e comunicare la formazione iniziale e le successive sostituzioni nel corso della gara. Altrettanto certo ed incontrovertibile è che nel periodo compreso tra il 17 febbraio 2012 ed il 14 marzo 2012 il tecnico sig. Chiarenza Vincenzo, essendo di fatto la squadra affidata alle direttive del sig. Manari Giuseppe, è stato praticamente ininfluente nella gestione e conduzione della squadra, limitandosi sostanzialmente ad una presenza passiva così da consentire al Manari stesso di eludere la normativa che, di fatto, gli avrebbe impedito l’attività in quanto quest’ultimo, seppur iscritto nei ruoli del settore tecnico, era comunque sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della società Calcio Como srl. Per quanto attiene l’entità delle sanzioni da applicare la Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni: a) al sig. Rivelli Amilcare, inibizione per mesi 3 (tre), b) al sig. Tesoro Antonio, inibizione per mesi 2 (due), c) alla società Calcio Como Srl la ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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