F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 14 Marzo 2013 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3698/1029 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012). (188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3701/1098 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012). (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3700/1031 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012). (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3699/10308 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 14 Marzo 2013 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3698/1029 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012). (188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3701/1098 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012). (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3700/1031 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012). (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Gaeta Srl) e della Società POL. GAETA Srl ▪ (nota n. 3699/10308 pf11-12/GR/mg del 17.12.2012). Con atti indicati in epigrafe la Procura federale ha deferito il Sig. Pasqualino Iezzi e la Società Pol. Gaeta Srl, per rispondere il primo delle violazioni degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 9 e 10 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. per non aver ottemperato alle decisioni della C.A.E. emesse all’esito dei contenziosi tra la predetta Società ed i calciatori Romeo Marco, Zaza Fabio, Errico Francesco, Bruno Simone; la seconda per responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio Presidente In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i quattro procedimenti vengano riuniti. All’inizio della riunione odierna la Società Pol. Gaeta a r.l. tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Pol. Gaeta a r.l. tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base penalizzazione di punti quattro sulla classifica del Campionato 2012/2013, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di punti due da scontarsi nella corrente stagione sportiva]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società”. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità del sig. Pasqualino Iezzi con l’irrogazione della sanzione pari a mesi dodici di inibizione. Nessuno è comparso per il deferito. I deferimenti meglio indicati in epigrafe appaiono totalmente fondati e oltremodo provati per tabulas. Di conseguenza va affermata la responsabilità. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della seguente sanzione a carico della Soc. Pol. Gaeta a r.l., penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2012/2013:Infligge al sig. Pasqualino Iezzi l’inibizione per mesi 12 (dodici).
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