COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GROSSI DANIEL FINO AL 15.05.2013 IN RELAZIONE ALLA GARA LETTESE / CENTERBA TORO TOCCO, DISPUTATA IL 10/02/13 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°43 del 14.02.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°49 del 14/3/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GROSSI DANIEL FINO AL 15.05.2013 IN RELAZIONE ALLA GARA LETTESE / CENTERBA TORO TOCCO, DISPUTATA IL 10/02/13 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°43 del 14.02.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società S.C. Lettese ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché il Grossi Daniel dopo essere stato ammonito per perdita di tempo volontaria, alla notifica del provvedimento, protestava in maniera particolarmente smodata nei confronti dell’arbitro al quale rivolgeva ingiurie e pesanti minacce. Successivamente, da dietro la rete di recinzione, reiterava comportamento offensivo nei riguardi dello stesso direttore di gara e suoi familiari. Inoltre, a fine gara, nel rientrare negli spogliatoi metteva in atto comportamento antisportivo.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il calciatore avrebbe soltanto protestato senza ingiuriare il direttore di gara e senza porre in essere comportamenti minacciosi e violenti ed ha chiesto, comunque, la riduzione della sanzione, in quanto non proporzionata agli addebiti contestati.
L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originali riferimenti.
Osserva la Commissione che l’appello risulta fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, infatti, emerge che il comportamento posto in essere da Grossi Daniel può essere qualificato solo come una protesta non particolarmente smodata nei confronti del direttore di gara.
La sanzione inflitta, pertanto, può essere ridotta fino al 15.04.2013.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Grossi Daniel fino al 15.04.2013, disponendo accreditarsi la tassa di appello, ove addebitata.
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