COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 08.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA POMARICO – AURORA MARCONIA
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 08.03.2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA POMARICO - AURORA MARCONIA
Il Giudice Sportivo;
A scioglimento della riserva di cui al CU n.67 del 21/02/2013;
Premesso che il Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara; supplemento di rapporto);
Letto il ricorso ritualmente presentato dalla società Pomarico avverso la regolarità della gara;
Visti gli atti ufficiali di gara ed il supplemento di rapporto dal quale emerge che al 36° del s.t. in seguito all’espulsione del calciatore Mauro Nicola Antonio dell'Aurora Marconia e del calciatore Tria Michele del Pomarico per reciproche scorrettezze, nel mentre i due atleti rientravano negli spogliatoi, alcuni occupanti delle panchine e alcuni spettatori dalle tribune entravano indebitamente sul terreno di gioco, verso gli spogliatoi dove si trovavano al momento i due giocatori espulsi che presumibilmente si scambiavano insulti e minacce;
Considerato che il D.G. prima di riprendere la partita, pur non rendendosi conto direttamente di quanto stesse succedendo in quanto lo spogliatoio era nascosto rispetto al terreno di gioco, interrompeva momentaneamente la gara e recandosi sul posto tentava di riportare la calma per un parapiglia in corso tra i tesserati delle squadre e le persone indebitamente entrate sul terreno di gioco di cui non riusciva ad identificare i protagonisti;
Rilevato che la gara rimaneva temporaneamente sospesa per dieci minuti fino all’arrivo sul posto dei Carabinieri che, riportata la calma, consentivano al D.G. di convocare a se i Capitani delle squadre invitandoli a riprendere la gara;
Atteso che nel momento in cui le due compagini consenzienti, si accingevano a riprendere le loro posizioni in campo, dalla tribuna entrava indebitamente in campo una persona che qualificatasi come il Presidente dell’ Aurora Marconia diffidava i propri tesserati dal riprendere il gioco e quest’ultimi, sebbene perplessi della richiesta ottemperavano;
Verificato come l’arrivo dei Carabinieri avesse riportato la calma, e che il D.G., pur trovandosi nelle condizioni di indipendenza e serenità di giudizio per portare a termine la gara non avendo rilevato situazioni di pericolo per l’incolumità propria e dei tesserati, era costretto a sospenderla definitivamente per rinuncia a proseguirla da parte della squadra ospitata;
P.Q.M. DELIBERA
• di respingere il reclamo proposto dall’Aurora Marconia;
• di disporre ai sensi dell’articolo 53 comma 2 delle N.O.I.F. la punizione sportiva della perdita della gara all’Aurora Marconia con il seguente punteggio: Pomarico - Aurora Marconia 3-0;
• di comminare alla Società Aurora Marconia la penalizzazione di 1(uno) punto in classifica;
• di comminare alla società Aurora Marconia l’ammenda di €. 150,00, sia per rinuncia a proseguire la gara, sia perché persona non autorizzata ne in distinta entrava indebitamente sul terreno di gioco, intimando ai propri tesserati di non proseguire la gara;
• di comminare alla società Pomarico l’ammenda di €. 200,00 in quanto persone riconducibili alla squadra locale entravano indebitamente sul terreno di gioco originando un parapiglia tra i tesserati sedato dall’intervento dei Carabinieri che riportavano la calma;
• di trasmettere gli atti al Presidente del CR Basilicata per gli opportuni provvedimenti, ove lo ritenesse;
• di incamerare la tassa reclamo.