COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 13.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CALCIO RAPONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SULLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA SAVOIA – CALCIO RAPONE PER IMPRATICABILITA’ DEL CAMPO, COME RIPORTATA SUL CU 66 DEL 20.02.2013.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 13.03.2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
6.3 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CALCIO RAPONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SULLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA SAVOIA – CALCIO RAPONE PER IMPRATICABILITA’ DEL CAMPO, COME RIPORTATA SUL CU 66 DEL 20.02.2013.
Letto il reclamo proposto dalla società CALCIO RAPONE avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale si dichiarava la mancata disputa della gara SAVOIA CALCIO – CALCIO RAPONE del 17.2.2013, valevole per il campionato di 2^ categoria girone A, con la generica indicazione dell’impraticabilità del terreno di gioco e la conseguente richiesta dell’assegnazione della vittoria della gara con il punteggio di 0-3 a tavolino a favore della società CALCIO RAPONE, ai sensi dell’articolo 17 del CGS;
Osservato “prima facie” come invero non risulti pubblicato alcun provvedimento formale da parte del Giudice Sportivo riguardo la impraticabilità del terreno di gioco della società Savoia Calcio sul quale si sarebbe dovuta svolgere la partita del 17.02.2013 contro il CALCIO RAPONE, dovendosi piuttosto qualificare, quanto riportato sul CU n.66 del 20.2.2013, quale mera comunicazione afferente i risultati delle partite di calcio disputatesi in data 17.2.2013, avente carattere formale burocratico allo scopo di consentire al destinatario la conoscenza e la presa d’atto di un evento, nella fattispecie i risultati delle gare, con il che, detta comunicazione, assume carattere strettamente “amministrativo” non integrante l’avvio di una fattispecie giudiziaria.
Considerato, vieppiù, come la ricorrente Società solleciti, in aggiunta, l’assegnazione della vittoria a tavolino con il punteggio di 0-3, e che tale richiesta integra certamente gli estremi di domanda autonomamente e per la prima volta introdotta sulla quale evidentemente questa Commissione non è abilitata a pronunciarsi, in difetto di preventiva delibera da parte del Giudice Sportivo;
Ritenuto, pertanto, come unica figura funzionalmente titolata allo stato dei atti a pronunziarsi riguardo il merito della fattispecie erroneamente portata al vagli di questa C.D.T. debba intendersi in via esclusiva il Giudice di primo grado;
P.Q.M.
Dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo per le determinazioni di sua competenza.
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