• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di:
-Sigg. Raffaele RUSSO, quale Presidente della AS Real Cariati; Roberto CALIGIURI, quale Vice Presidente della AS Real
Cariati; Basilio MAZZARELLA, quale Dirigente accompagnatore della AS Real Cariati; Giovanni GENTILE, quale calciatore
attualmente tesserato con la società sportiva Cariatese; Soc. AS REAL CARIATI;
tutti i tesserati per violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver
contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver concorso a porre in essere una
fraudolenta sostituzione del calciatore Vincenzo Curia con il calciatore Giovanni Gentile, con la contraffazione del
cartellino recante le generalità del Curia e la foto del Gentile e la conseguente indebita partecipazione di
quest’ultimo sotto falso nome alle gare disputate dall’AS REAL CARIATI nel campionato GIOVANISSIMI 2011/2012
con il REAL COSENZA del 18/3/2012, con il POPILBIANCO del 30/10/2011, con il CITTADELLA BONIFATI del
19/2/2012, con il PRO COSENZA del 1/4/2012 e 6/5/2012;
nonché la società AS REAL CARIATI a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per effetti di cui
all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio Presidente;
il Caligiuri e il Mazzarella anche per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione
all’art. 34 del Regolamento della LND e dell’art. 61 delle NOIF.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di:
-Sigg. Raffaele RUSSO, quale Presidente della AS Real Cariati; Roberto CALIGIURI, quale Vice Presidente della AS Real
Cariati; Basilio MAZZARELLA, quale Dirigente accompagnatore della AS Real Cariati; Giovanni GENTILE, quale calciatore
attualmente tesserato con la società sportiva Cariatese; Soc. AS REAL CARIATI;
tutti i tesserati per violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver
contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver concorso a porre in essere una
fraudolenta sostituzione del calciatore Vincenzo Curia con il calciatore Giovanni Gentile, con la contraffazione del
cartellino recante le generalità del Curia e la foto del Gentile e la conseguente indebita partecipazione di
quest'ultimo sotto falso nome alle gare disputate dall'AS REAL CARIATI nel campionato GIOVANISSIMI 2011/2012
con il REAL COSENZA del 18/3/2012, con il POPILBIANCO del 30/10/2011, con il CITTADELLA BONIFATI del
19/2/2012, con il PRO COSENZA del 1/4/2012 e 6/5/2012;
nonché la società AS REAL CARIATI a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per effetti di cui
all'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio Presidente;
il Caligiuri e il Mazzarella anche per la violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione
all'art. 34 del Regolamento della LND e dell'art. 61 delle NOIF.
IL DEFERIMENTO
Con provvedimento del 15/1/2013 il vice Procuratore Federale, esaminati gli atti trasmessi alla Procura Federale dal Presidente
del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., con nota del 31/5/2012 prot. SR/UP, pervenuta in data 6/6/2012 prot. n.8826, ha
deferito a questa Commissione Territoriale il Sig. Raffaele Russo, quale Presidente della AS Real Cariati Cariati; il Sig. Roberto
Caligiuri, quale Vice Presidente della AS Real Cariati; il Sig. Basilio Mazzarella, quale Dirigente accompagnatore della AS Real
Cariati; il Sig. Giovanni Gentile, quale calciatore attualmente tesserato con la società sportiva Cariatese; la società AS Real
Cariati.
Dall'istruttoria espletata risulterebbe comprovata la responsabilità sia del Presidente della società sportiva A.S. REAL
CARIATI, Sig. Raffaele Russo, che del Vice Presidente, Sig. Roberto Caligiuri, per aver volutamente tesserato per
la stagione sportiva 2011/2012 il giovane calciatore, Sig. Giovanni Gentile, con il falso nome di Vincenzo Curia,
giocatore precedentemente in forza all'AS REAL CARIATI fino al Campionato 2010/2011 nella categoria Giovanissimi.
Il Sig. Caligiuri, nel corso del suo interrogatorio tenutosi in data 6/11/2012, ha pienamente ammesso le proprie responsabilità
nell'aver promosso la partecipazione alle gare del campionato giovanissimi disputate dalla AS REAL CARIATI del citato
calciatore Giovanni Gentile, tesserato con un vincolo pluriennale per altra società, la ASD CARIATI, con le diverse
generalità di altro calciatore precedentemente in forza alla squadra GIOVANISSIMI, il Sig. Vincenzo Curia,
procedendo anche alla sottoscrizione della distinta di gara prodotta in data 30/10/2011 per la partita disputata con il POPIL
BIANCO.
Parimenti comprovata risulta la responsabilità del Dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi, Sig. Basilio Francesco
Mazzarella, per aver sottoscritto le distinte di gara in cui si è verificato la scambio di persona, avendo attestato con
la sua sottoscrizione la regolare posizione del calciatore indicato in lista per le gare disputate dall'AS REAL CARIATI con il
PRO COSENZA del 1/4/2012 e del 6/5/2012, nonché con il CITTADELLA BONIFATI del 19/2/2012, con ciò concretando
una violazione disciplinare anche con riferimento all'art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell'art. 61 delle
NOIF.
Nel corso della sua audizione del 21/11/2012, il sig. Basilio Francesco Mazzarella ha testualmente affermato: “Sì,
guardando la foto del tesserino confermo che è Giovanni Gentile e che purtroppo in alcune gare, dove risulto sulle
distinte come dirigente accompagnatore, giocava con il nome di Curia. Purtroppo io eseguivo ciò che mi veniva detto dal
Presidente Russo e dal vice presidente Caligiuri, mi chiedevano di accompagnare la squadra con il pullman e mi limitavo a
presentare all'arbitro la distinta di gioco ed andare in panchina come dirigente accompagnatore, tutto ciò a volte anche
con sacrificio. Ripeto tutto veniva deciso dal Signor Russo e dal Signor Caligiuri".
Anche il Presidente Russo, nel corso della sua audizione del 6/11/2012, ha riconosciuto di non aver mai visto giocare con
la sua squadra il giovane calciatore Vincenzo Curia, non più tesserato con la società "da circa tre anni", così ammettendo
implicitamente la conoscenza della illecita sostituzione del medesimo calciatore con l'altro, Giovanni Gentile, durante alcune
gare disputate dalla società sportiva e la fraudolenta contraffazione del tesserino del calciatore Vincenzo Curia con
l'apposizione delle foto del Giovanni Gentile.
Il giovane calciatore Giovanni Gentile ha pienamente ammesso la condotta illecita posta in essere, nel corso della sua
audizione del 21/11/2012, ove era accompagnato dal padre, Sig. Antonio Gentile.
Considerato che la responsabilità del Presidente, Sig. Raffaele Russo, del Vice Presidente, Sig. Roberto Caligiuri,
nonché del calciatore Giovanni Gentile e del Dirigente accompagnatore Sig. Basilio Francesco Mazzarella, sono state
anche confermate dai Sigg.ri:
- Curia Vincenzo, che ha dichiarato di riconoscere sul cartellino federale con le sue generalità la foto del giovane Giovanni Gentile;
- Antonio Gentile, che ha riconosciuto la circostanza dell'apposizione della foto del figlio sul documento di riconoscimento recante
le generalità del calciatore Vincenzo Curia;
- Sebastiano Di Tosto, Presidente deII'ASD Cariati, che ha confermato che il calciatore Giovanni Gentile era in forza alla società
da lui rappresentata, riconoscendo anch'egli la foto del Gentile sul tesserino federale recante le false generalità del Curia
Vincenzo;
ritenuto che l'indebita contraffazione del tesserino federale riferibile al calciatore Curia Vincenzo con la foto di altro calciatore
in forza ad altra squadra, così come la sua indebita partecipazione alle gare disputate dalla AS CARIATI con REAL COSENZA
del 18/3/2012, con il POPIL BIANCO del 30/10/2011, con il CITTADELLA BONIFATI del 19/2/2012, con il PRO COSENZA dei
1/4/2012 e 6/5/2012, configura una condotta che, in quanto lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti
i tesserati FIGC, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, integra indubbiamente la violazione dell'art. 1 comma 1
del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 34 del Regolamento della LND e 61 delle NOIF, violazione da considerarsi ancor
più grave perché consumata nell'ambito del settore giovanile;
che tali fatti devono ritenersi ancor più gravi se solo si considera, oltre l'eventuale rilevanza dei medesimi sotto il profilo penale,
l'ulteriore aspetto assicurativo per eventuali infortuni dei giovani calciatori impiegati nelle gare, potendosi ipotizzare
concretamente che,in caso di eventuale infortunio occorso al giovane Gentile, la compagnia assicuratrice avrebbe potuto
legittimamente negare l'operatività della polizza, non risultando il giocatore effettivamente impiegato come tesserato per
la società AS Real Cariati;
che tali fatti comportano anche la responsabilità diretta della AS REAL CARIATI ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione alle violazioni ascritte, al proprio Presidente, oltre che al Vice Presidente, Dirigente
Accompagnatore e Allenatore, così come sopra indicato;
che l'allenatore Leonardo Donnici è stato deferito con separato atto alla competente Commissione Disciplinare
presso il Settore Tecnico per le responsabilità a lui ascrivibili nella vicenda in esame;
la Procura Federale, sulla scorta delle indagini effettuate, ha deferito a questa Commissione il Sig. Raffaele Russo, quale Presidente
della AS Real Cariati; il Sig. Roberto Caligiuri, quale Vice Presidente della AS Real Cariati; il Sig. Basilio Mazzarella, quale Dirigente
accompagnatore della AS Real Cariati; il Sig. Giovanni Gentile, quale calciatore attualmente tesserato con la società sportiva
Cariatese; la soc. AS Real Cariati, ritenendo sussistenti le condotte antiregolamentari di cui in epigrafe.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione dell'11 marzo 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale
avv.Gianfranco Marcello, nonché l’Avv. Giuseppe Labonia, quale procuratore speciale dei tesserati deferiti e della Società.
L’avv.Giuseppe Labonia, prima dell’inizio del dibattimento, ha proposto l’applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art.
23 e 24 del C.G.S. (Raffaele Russo, Presidente della AS Real Cariati, mesi 8 di inibizione; Roberto Caligiuri, Vice Presidente della
AS Real Cariati, anni 1 e mesi 4 di inbizione; Basilio Francesco Mazzarella, Dirigente della AS Real Cariati, mesi 8 di
inibizione;Giovanni Gentile, calciatore, mesi 2 di squalifica;Soc. AS Real Cariati € 200,00 di ammenda);
su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale;
visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale
prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata
dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano
congrue;
rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- al Sig. Raffaele RUSSO, Presidente della AS Real Cariati, mesi 8 (0TT0) di inibizione e quindi fino al 14 NOVEMBRE 2013;
- al Sig. Roberto CALIGIURI, Vice Presidente della AS Real Cariati, anni 1 (UNO) e mesi 4 (QUATTRO) di inibizione e quindi fino al
14 LUGLIO 2014;
- al Sig. Basilio Francesco MAZZARELLA, Dirigente della AS Real Cariati, mesi 8 (OTTO) di inibizione e quindi fino al 14
NOVEMBRE 2013;
- al Sig. Giovanni GENTILE, calciatore, mesi 2 (DUE) di squalifica e quindi fino al 14 MAGGIO 2013;
- alla società AS REAL CARIATI € 200,00 (duecento,00) di ammenda.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di:
-Sigg. Raffaele RUSSO, quale Presidente della AS Real Cariati; Roberto CALIGIURI, quale Vice Presidente della AS Real
Cariati; Basilio MAZZARELLA, quale Dirigente accompagnatore della AS Real Cariati; Giovanni GENTILE, quale calciatore
attualmente tesserato con la società sportiva Cariatese; Soc. AS REAL CARIATI;
tutti i tesserati per violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver
contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver concorso a porre in essere una
fraudolenta sostituzione del calciatore Vincenzo Curia con il calciatore Giovanni Gentile, con la contraffazione del
cartellino recante le generalità del Curia e la foto del Gentile e la conseguente indebita partecipazione di
quest’ultimo sotto falso nome alle gare disputate dall’AS REAL CARIATI nel campionato GIOVANISSIMI 2011/2012
con il REAL COSENZA del 18/3/2012, con il POPILBIANCO del 30/10/2011, con il CITTADELLA BONIFATI del
19/2/2012, con il PRO COSENZA del 1/4/2012 e 6/5/2012;
nonché la società AS REAL CARIATI a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per effetti di cui
all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio Presidente;
il Caligiuri e il Mazzarella anche per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione
all’art. 34 del Regolamento della LND e dell’art. 61 delle NOIF."