COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 125 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della “ A.S.D. SAURORISPESCIA” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 500,00. C.U. n.45 del 21/02/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 125 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della “ A.S.D. SAURORISPESCIA” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 500,00. C.U. n.45 del 21/02/2013. Nel corso del secondo tempo della gara “ Follonica – Saurorispescia”, valevole per il campionato Allievi Regionali, un sostenitore della squadra ospite urlava nei confronti del D.G. una frase di discriminazione razziale. Per tale motivo la società veniva sanzionata con una ammenda di euro 500,00. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Saurorispescia la quale, pur ammettendo che all’arbitro sono state rivolte frasi offensive, nega che le stesse siano state a sfondo razziale. A tal fine sottolinea il fatto che in campo non c’era nessun giocatore di colore e l’arbitro era di razza bianca. La reclamante, inoltre, pone in rilievo come il campo di gara del Follonica avesse le tribune molto distanti dal terreno di gioco, essendo dotato di una pista di atletica. Pertanto ritiene che il D.G. abbia potuto anche non udire perfettamente la frase contestata. Per tali motivi chiede una riduzione della sanzione, derubricando le offese di stampo razzista ad offese generiche. Successivamente all’invio del reclamo la società inviava un supplemento di reclamo,con il quale portava a conoscenza di questa C.D. di aver indetto una riunione con i genitori, per acquisire elementi di informazione circa la frase offensiva rivolta all’arbitro. Durante questa riunione è emerso che un sostenitore della squadra ha urlato la frase “ Arbitro sei un nano di merda “. Tale frase, secondo la reclamante, apparirebbe più aderente alla realtà, essendo il D.G. di bassa statura e di razza bianca.. L’arbitro nel suo supplemento conferma di aver udito distintamente provenire dalle tribune la frase “Arbitro sei un negro di merda”. Conferma inoltre che in campo non c’era nessuna persona di colore. Esaminati gli atti del procedimento questa Commissione Disciplinare, stante il contenuto dei rapporti arbitrali, deve ritenere provato il fatto che qualche sostenitore della società reclamante abbia urlato al D.G. la frase in contestazione. Ritiene, altresì, che non vi sono i presupposti per considerare la frase in questione una frase di discriminazione razziale, mancandone il presupposto soggettivo. Affinchè la condotta si perfezioni è necessario che l’espressione offensiva sia percepita come tale da un’altra persona e solo allora diventa sanzionabile. Ma nel caso in esame manca proprio il soggetto destinatario dell’offesa a contenuto razziale. Il D.G stesso non la percepisce come tale. Naturalmente una valenza comunque offensiva alla frase contestata deve essere riconosciuta e quindi sanzionata. A tal fine appare equo sanzionare la società con una ammenda pari ad euro 250,00. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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