COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 08.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBER – 4 CASTELLI VAL NERINA DISPUTATA A FRATTA TODINA IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CIAVOLA NICOLA PER SEI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 08.03.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBER
– 4 CASTELLI VAL NERINA DISPUTATA A FRATTA TODINA IL 17.02.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DEL 20.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
- ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CIAVOLA NICOLA PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.03.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Tiber, chiedendo la riduzione della sanzione.
Era presente l’arbitro della gara. Era presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali e nell’audizione delle parti è emerso che il calciatore Nicola Ciavola,
nel protestare per l’espulsione notificatagli, ha calpestato il Direttore di Gara non provocandogli
dolore; non è tuttavia risultato con certezza se il gesto sia stato volontario o meno. Nel contempo il
calciatore pronunciava una frase dal tenore vagamente minaccioso nei confronti dell’arbitro.
Alla luce di quanto precede, con particolare riferimento all’incertezza sulla volontarietà del
contatto con l’arbitro,la Commissione ritiene che la sanzione irrogata dal G.S possa essere ridotta
a quattro giornate di squalifica.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica a quattro giornate effettive di gara
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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