COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Piovese S.S.D. A.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 3/1/2013 –– Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Piovese-Favaromarcon dell’11/12/2012 – Campionato Juniores Elite

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Piovese S.S.D. A.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 3/1/2013 –– Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Piovese-Favaromarcon dell’11/12/2012 - Campionato Juniores Elite La Società Piovese ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 55 del 3/1/2013 con la quale ha inflitto a suo carico la sanzione sportiva della perdita della gara indicata in oggetto per 0-3, in applicazione dell’art. 17/1 C.G.S., perché : “premesso che é obbligo della società ospitante mettere a disposizione il terreno di gioco praticabile e che la stessa (Società Piovese) non si é adoperata in tal senso, nonostante fosse a conoscenza dell’impraticabilità, tanto più che la stessa ha dichiarato di aver provveduto a liberare solo le zone di segnatura delle linee, lasciando invece impraticabile il resto:” La Commissione Disciplinare Territoriale, letti attentamente gli scritti difensivi di entrambe le società coinvolte, sentiti personalmente i rappresentanti ed i legali di Piovese e FavaroMarcon, raccolte da ultimo le dichiarazioni fornite dall’arbitro designato per la gara in questione, la Commissione Disciplinare Territoriale è ora in grado di decidere il reclamo presentato dalla società Piovese avverso la delibera del Giudice Sportivo, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in applicazione dell’art. 17 comma 1 C.G.S. Non vi è dubbio che la partita di Campionato Juniores Elite, girone B, tra Piovese e FavaroMarcon sia nata sotto i peggiori auspici, visto che già in data 24/11/2012 la nebbia ne aveva decretato la sospensione. Dispiace, pertanto, che una partita di calcio giovanile non si sia potuta disputare per le avverse condizioni climatiche e per la situazione obiettiva di impraticabilità del terreno di gioco, ma quel che più dispiace a questa Commissione è che il risultato della gara debba essere deciso esclusivamente dagli organi di giustizia sportiva. Sarebbe stato preferibile che le società, re melius perpensa, avessero trovato un accordo stragiudiziale e avessero deciso di disputare amichevolmente la gara in altra circostanza, rinunciando ad accertare in sede giudiziaria la sussistenza di eventuali responsabilità per quanto accaduto. Piovese e FavaroMarcon avrebbero dato una lezione di sportività degna di nota sia ai propri iscritti che a tutte le società, soprattutto a quelle che militano nei Campionati Giovanili. Ma veniamo, ora, al merito della questione. In primo grado, il Giudice Sportivo - chiamato a decidere sul reclamo proposto dall’A.S.D. FavaroMarcon - aveva ravvisato profili di responsabilità a carico della Piovese per la mancata disputa dell’incontro di Campionato Juniores in data 11/12/2012. In realtà, considerato quanto statuito nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2012, al paragrato 4.9, è chiaro che non poteva sussistere a carico della società ospitante l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve, atteso che la neve era pacificamente caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara. E già questo assunto potrebbe considerarsi sufficiente per mandare assolta la società Piovese da qualunque addebito. Invero, non avendo violato alcun dettato normativo, la società ospitante non può essere ritenuta responsabile della mancata disputa della gara in data 11/12/2012. Peraltro, assolutamente dirimenti sono stati i chiarimenti forniti personalmente dall’arbitro dell’incontro Marika Ferracin, la quale tenne a precisare come il problema principale del terreno ove si sarebbe dovuta disputare la partita non fosse la neve, ma il ghiaccio che si era venuto a formare in una zona piuttosto estesa del campo e, principalmente, nella parte posta all’ombra del pioppeto esistente ai margini del rettangolo di gioco. Dal sopralluogo effettuato poco prima di decretare il rinvio della partita, l’arbitro aveva avuto modo di constatare come la neve caduta nei giorni precedenti in parte si fosse già sciolta, ma fosse diventata una lastra di ghiaccio, quanto mai pericolosa per l’incolumità dei calciatori. Questa precisazione unitamente al dettato normativo, cui si è fatto cenno poc’anzi, fanno senz’altro propendere per l’accoglimento del reclamo proposto avverso la delibera del Giudice Sportivo. Questa Commissione, infatti, ritiene che quel giorno la società Piovese, oltre a spazzare le righe del campo di gioco, altro non fosse tenuta a fare e non potesse nemmeno fare. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il reclamo presentato dalla società Piovese e, conseguentemente, di annullare la sanzione della perdita della gara per 0-3 relativa all’incontro Piovese-FavaroMarcon dell11/12/2012; - di disporre il recupero della predetta gara, in data da stabilire dal competente C.R. Veneto. La tassa reclamo non é stata versata.
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