COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Ponte S.N. Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 –– Squalifica sino al 23/2/2015 giocatore Pagnussato Alessandro – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Ponte S.N. Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 –– Squalifica sino al 23/2/2015 giocatore Pagnussato Alessandro - Campionato di 1^ Categoria La Società Ponte S.N. Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 64 del 20/2/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 23/2/2015 a carico del giocatore Pagnussato Alessandro : “dalla panchina contestava una decisione arbitrale con linguaggio offensivo, nonché con atteggiamento aggressivo, tanto da richiedere l’intervento di un proprio dirigente per impedirgli di entrare in campo. Tuttavia, non appena il dirigente lo lasciava, il giocatore avanzava con violenza verso l’arbitro e lo colpiva al volto, con una frustata, con una coperta che aveva in mano, provocandogli una evidente ferita al labbro nonché facendolo cadere a terra.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Ponte S.N.; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro, che ha integralmente confermato il proprio rapporto di gara, sottolineando, in sede di audizione, che il calciatore Pagnussato lo ha colpito volontariamente con una coperta utilizzata a mo’ di frusta, e che la violenza del colpo inferto ha provocato la sua caduta e l’immediata escoriazione al labbro con fuoriuscita di sangue, nonché una cervicoalgia diagnosticata dal medico del pronto soccorso ospedaliero a cui si era rivolto dopo la partita; la C.D.T. ha rilevato inoltre che, anche qualora si volesse ritenere che le conseguenze siano andate oltre le intenzioni del calciatore, attesa la sicura presenza del nesso di causalità tra il colpo inferto e le sue conseguenze, conferma il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado; valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Ponte S.N. Calcio; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 23/2/2015 a carico del giocatore Pagnussato Alessandro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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