COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Amatori Nogara Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 –– Squalifica per sette giornate giocatore Girella Stefano – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.C. Amatori Nogara
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 20/2/2013 –– Squalifica per sette giornate giocatore Girella Stefano - Campionato Juniores Regionale
La Società Amatori Nogara Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 64 del 20/2/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del giocatore Girella Stefano : “espulso per comportamento irriguardoso e ingiurioso nei confronti dell’arbitro e per aver rivolto all’avversario espressioni discriminatorie a sfondo razzista (art. 11 c. 2 del C.G.S.). La sanzione risulta dall’applicazione di due giornate per il comportamento nei confronti dell’arbitro e cinque giornate per l’espressione discriminatoria”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Amatori Nogara;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito, per le vie brevi l’arbitro, che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara, precisando inoltre che l’offesa razzista nei confronti dell’avversario é stata : “negro di merda”;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado, anche alla luce di quanto sopra esposto
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Amatori Nogara;
- di confermare la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del giocatore Girella Stefano;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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