COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Azzedine Boujamaoui– Calciatore Borgo San Pancrazio del Sig. Eugenio Valenti – Dirigente Borgo San Pancrazio del Sig.Maurizio Dall’Ora – Dirigente Borgo San Pancrazio la Società Borgo San Pancrazio
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Azzedine Boujamaoui– Calciatore Borgo San Pancrazio
del Sig. Eugenio Valenti – Dirigente Borgo San Pancrazio
del Sig.Maurizio Dall’Ora – Dirigente Borgo San Pancrazio
la Società Borgo San Pancrazio
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 20/2/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
il Sig. BOUJAMAOUI Azzedine - Calciatore Pol. Borgo S.Pancrazio
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. e art. 10, comma 2 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a due gare valide per il Campionato Juniores Provinciale nelle file della Società Borgo S. Pancrazio senza averne titolo, in quanto al momento non tesserato per la Società Pol. Borgo S. Pancrazio come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
il Sig. VALENTI Eugenio - Dirigente Pol. Borgo S.Pancrazio
Per rispondere nella qualità di Dirigente della Pol. Borgo S.Pancrazio per violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà e probità, per aver consentito che il calciatore Boujamaoui Azzedine partecipasse a una gara valevole per il Campionato Juniores Provinciale sottoscrivendo la relativa distinta gara, nella quale dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo in quanto al momento dei fatti non ancora tesserato per la Società Pol. Borgo S. Pancrazio;
il Sig. Dall’ORA Maurizio - Dirigente Pol. Borgo S.Pancrazio
Per rispondere nella qualità di Dirigente della Pol. Borgo S.Pancrazio per violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà e probità, per aver consentito che il calciatore Boujamaoui Azzedine partecipasse a una gara valevole per il Campionato Juniores Provinciale sottoscrivendo la relativa distinta gara, nella quale dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo in quanto al momento dei fatti non ancora tesserato per la Società Pol. Borgo S. Pancrazio;
la Società Polisp. Borgo S. Pancrazio
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico dei propri tesserati e/o persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, così come previsto dall’art. 1, comma 5 del C.G.S. così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 12/3/2013 sono risultati presenti :
il Sig. Azzedine Boujamaoui Calciatore Borgo San Pancrazio
il Sig.Eugenio Valenti Dirigente Borgo San Pancrazio
il Sig.Maurizio Dall’Ora Dirigente Borgo San Pancrazio
la Società Borgo San Pancrazio
tutti rappresentati per delega dal Sig. Marco Bersani, Presidente della Società Borgo San Pancrazio, giusta documentazione in atti
il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite rappresentate nella riunione del 12/3/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse. ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati :
a carico del Sig. Azzedine Boujamaoui Calciatore Borgo San Pancrazio : squalifica sino al 30/3/2013;
a carico del Sig.Eugenio Valenti Dirigente Borgo San Pancrazio : inibizione sino al 5/4/2013;
a carico del Sig.Maurizio Dall’Ora Dirigente Borgo San Pancrazio : inibizione sino al 5/4/2013;
a carico della Società Borgo San Pancrazio : a) n. 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato Juniores Provinciale 2012/2013;
b) ammenda di € 250,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Azzedine Boujamaoui Calciatore Borgo San Pancrazio : squalifica sino al 30/3/2013;
a carico del Sig.Eugenio Valenti Dirigente Borgo San Pancrazio : inibizione sino al 5/4/2013;
a carico del Sig.Maurizio Dall’Ora Dirigente Borgo San Pancrazio : inibizione sino al 5/4/2013;
a carico della Società Borgo San Pancrazio : a) n. 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato Juniores Provinciale 2012/2013;
b) ammenda di € 250,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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