COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Mustafai Muamed – Calciatore Montebaldina Consolini del Sig. Roger Bonati – Dirigente Montebaldina Consolini la Società Montebaldina Consolini

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Mustafai Muamed – Calciatore Montebaldina Consolini del Sig. Roger Bonati – Dirigente Montebaldina Consolini la Società Montebaldina Consolini La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/2/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Mustafai Muamed – Calciatore Montebaldina Consolini “calciatore all’epoca dei fatti non tesserato, ma ugualmente utilizzato in maniera irregolare dalla Società ASD Montebaldina Consolini, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 10, comma 2 C.G.S. per violazione dei doveri di lealtà, probità e rettitudine sportiva, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva a due gare valide per il Campionato Giovanissimi Provinciale nelle file dell’ASD Montebaldina Consolini senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società così come descritto nell’atto di deferimento”; il Sig. Roger Bonati – Dirigente Montebaldina Consolini “per rispondere nella qualità di Dirigente accompagnatore dell’ASD Montebaldina Consolini in occasione di due gare disputate dall’ASD Montebaldina Consolini del Campionato Giovanissimi Provinciale della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro la distinta per n. 2 gare in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado all’epoca il calciatore Mustafa Muamed (22.07.1998) non fosse tesserato e, per ciò, non ne avesse titolo come descritto nell’atto di deferimento”; la Società Montebaldina Consolini “per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione di due gare valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciale, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti qualificatisi come tali e che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 12/3/2013 non si sono presentate le seguenti parti deferite : il Sig. Mustafai Muamed Calciatore Montebaldina Consolini il Sig. Roger Bonati Dirigente Montebaldina Consolini la Società Montebaldina Consolini che hanno fatto pervenire una dichiarazione con la quale hanno comunicato l’impossibilità di presentarsi alla predetta udienza per improrogabili impegni di lavoro, ammettendo, nel contempo, ll’infrazione commessa imputandola ad una errata comunicazione all’interno della Società ed hanno chiesto l’applicazione di una sanzione di misura ridotta. Presente il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e, dopo l’esame della memoria presentata dalle parti deferite, ha proposto l’assunzione delle seguenti sanzioni a carico delle stesse, ritenendo di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. : a carico del Sig. Mustafai Muamed Calciatore Montebaldina Consolini : squalifica sino al 30/3/2013; a carico del Sig. Roger Bonati Dirigente Montebaldina Consolini : inibizione sino al 27/4/2013; a carico della Società Montebaldina Consolini a) n. 2 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato Giovanissimi Provinciali 2012/2013; b) ammenda di € 250,00 .- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto di quanto richiesto dalle parti interessate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Mustafai Muamed Calciatore Montebaldina Consolini : squalifica sino al 30/3/2013; a carico del Sig. Roger Bonati Dirigente Montebaldina Consolini : inibizione sino al 27/4/2013; a carico della Società Montebaldina Consolini a) n. 2 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato Giovanissimi Provinciali 2012/2013; b) ammenda di € 250,00 .- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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