F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (236) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. REMO MINATI (dirigente) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CP Autonomo di Bolzano – CU n. 40 del 7.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 21 Marzo 2013 (236) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. REMO MINATI (dirigente) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CP Autonomo di Bolzano - CU n. 40 del 7.2.2013). Occorre premettere in fatto quanto segue. Il sig. Remo Minati, direttore tecnico della Società F.C. Bolzano 1996, nel corso della trasmissione televisiva locale denominata Sport – Terzo Tempo andata in onda il 12 novembre 2012, rilasciava queste testuali dichiarazioni, rese a commento di una gara disputata dalla sua squadra: “ il Bolzano non ha perso, ha vinto quella specie di arbitro che c’era; a Trento gli arbitri sono già di per sé scarsi; a Bolzano, tranne due, sono tutti da mandare nell’Isarco (fiume che attraversa la città: NDR); l’arbitro abita ad Appiano (BZ) e tutte le sere va a bere birra con la squadra dell’Appiano; gli arbitri arrivano prevenuti per fare del male al Bolzano perché il loro capo gli dirà di farlo perdere; a Bolzano solo 2 arbitri sono buoni, gli altri di bassa macerazione”. Il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano con nota del 23 novembre 2012 trasmetteva alla Procura Federale la segnalazione che egli aveva ricevuto dal Commissario Straordinario del Comitato Provinciale Arbitrale di Bolzano, che riportava le suddette dichiarazioni, ritenute lesive e denigratorie per gli Associati AIA e che istava affinchè ne fosse informata la Procura Federale. La Procura Federale, ritenuto che il Minati aveva in effetti espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale e della immagine degli associati AIA, così violando i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, nonché il disposto dell’art. 5 commi 1 e 5 stesso Codice, con atto del 7 dicembre 2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano tanto il Minati, quanto la Società Bolzano Calcio 1996 Bozen 1996, a cui contestava la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. L’Organo giudicante, con decisione assunta il 4 febbraio 2013 e pubblicata sul C.U. n. 40 del 7 febbraio successivo, dato atto della mancata comparizione dei deferiti, per quanto ritualmente notificati della fissazione del dibattimento, accoglieva il deferimento e le richieste sanzionatorie precisate dalla Procura Federale ed infliggeva al Minati l’inibizione di mesi sei ed alla Società l’ammenda di € 1.000,00. Avverso detta decisione insorge la Società FC Bolzano Bozen 1996, la quale deduce di non essere comparsa in dibattimento per non aver ricevuto tempestivamente l’avviso di convocazione e chiede una revisione delle sanzioni, scusandosi per il comportamento del proprio tesserato. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso ed ha concluso per il rigetto. Nessuno è comparso per la Società ricorrente. La Commissione osserva quanto segue. Constatata la regolarità della convocazione dei deferiti da parte della Commissione Territoriale, comunicata nei termini a mezzo del servizio postale agli indirizzi risultanti dal censimento ed essendo pertanto infondata l’eccezione sollevata in questa sede dalla ricorrente, peraltro formulata in maniera non chiara e comunque non tale da configurare un vizio del procedimento di primo grado, appare certo che le espressioni pronunciate dal Minati nel tempo e nel luogo di cui sopra integrino la violazione dell’art. 5 comma 1 CGS, comportando un evidente grado di lesività in danno della locale classe arbitrale. Le sanzioni inflitte dalla Commissione Territoriale appaiono per entrambi i deferiti congrue in relazione a quanto previsto dallo stesso art. 5 CGS, atteso peraltro che il Minati non ha espresso ravvedimento e che la Società non si è dissociata dal proprio dirigente. P.Q.M. respinge il ricorso, conferma l’impugnata decisione, dispone addebitarsi la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it