COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C. Basalghelle Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 37 del 6/3/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Gerardo Leonardo – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C. Basalghelle Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 37 del 6/3/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Gerardo Leonardo – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società F.C. Basalghelle ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 37 del 6/3/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Gerardo Leonardo : ”per aver rivolto a giocatore avversario espressione discriminatoria di origine razziale (art. 11, comma 2 C.G.S.)”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Basalghelle; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della società ricorrente; ai fini della determinazione della sanzione, pur sempre riferita ad un ragazzo di non ancora 15 anni, occorre tener conto anche del fatto attestato dall’arbitro delle intervenute scuse tra il primo ed il secondo tempo, porte al destinatario dell’offesa, segno di una riflessione critica sul comportamento tenuto; ritenuto, pertanto, che risulti più congrua alla vicenda nel suo insieme considerata, la sanzione di quattro giornate, più idonea a stigmatizzare il comportamento tenuto, anche in chiave educativa, ma nel contempo riconoscere il valore da attribuire alle scuse porte nell’immediatezza all’avversario P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Basalghelle; - di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Gerardo Leonardo. La tassa reclamo non é stata versata.
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