COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Asparetto Cerea Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 47 del 13/3/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Belalia Marouane; squalifica per due giornate giocatore Graich El Housen; Squalifica sino 10/04/2013 allenatore Guerra Gianni – Campionato Giovanissimi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Asparetto Cerea
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 47 del 13/3/2013 – Squalifica per cinque giornate giocatore Belalia Marouane; squalifica per due giornate giocatore Graich El Housen; Squalifica sino 10/04/2013 allenatore Guerra Gianni – Campionato Giovanissimi Provinciale
La Società A.S.D. Asparetto Cerea ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 47 del 13/3/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni :
- squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Belalia Marouane : ”espulso per aver colpito con una manata al volto un giocatore avversario, minacciava e offendeva il direttore di gara”;
- squalifica per due giornate a carico del giocatore Graich El Housen;
- squalifica sino al 10/4/2013 a carico dell’allenatore Guerra Gianni.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante le sanzioni relative al calciatore Graich El Housen e all’allenatore Guerra Gianni, trattandosi di provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, punti a) e b) del C.G.S.;
esaminata la parte del ricorso presentato dalla Società Asparetto Cerea e riguardante la squalifica del calciatore Belalia Marouane;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuta congrua la sanzione inflitta nei confronti del predetto giocatore Belalia in relazione alla condotta tenuta dallo stesso P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Asparetto Cerea;
- di dichiarare inoppugnabili i provvedimenti a carico del giocatore Graich El Housen e dell’allenatore Guerra Gianni;
- di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Belalia Maarouane;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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