COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. SP Calcio 2005 S.r.l. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 27 del 19/12/2012 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara SP Calcio 2005-Atletico Castelfranco dell’11/11/21012, un punto di penalizzazione e ammenda di € 25,00.-; e avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso Com. n. 38 del 13/3/2013 Applicazione art. 17 C.G.S. gara SP Calcio 2005-La Contea del 10/3/21013, un punto di penalizzazione e ammenda di € 51,00.- – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. SP Calcio 2005 S.r.l. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 27 del 19/12/2012 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara SP Calcio 2005-Atletico Castelfranco dell’11/11/21012, un punto di penalizzazione e ammenda di € 25,00.-; e avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso Com. n. 38 del 13/3/2013 Applicazione art. 17 C.G.S. gara SP Calcio 2005-La Contea del 10/3/21013, un punto di penalizzazione e ammenda di € 51,00.- – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società SP Calcio 2005 S.r.l. ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicate : - Com. n. 27 del 19/12/2012 : Applicazione art. 17 C.G.S. gara SP Calcio 2005-Atletico Castelfranco dell’11/11/21012, un punto di penalizzazione e ammenda di € 25,00; - Com. n. 38 del 13/03/2013 : Applicazione art. 17 C.G.S. gara SP Calcio 2005-La Contea del 10/3/21013; un punto di penalizzazione, ammenda di € 51,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale visto l’art. 46 commi 4 e 5 del C.G.S., osserva che : - per quanto riguarda la parte del ricorso riguardante le decisioni assunte dal G.S. con C.U. n. 27 del 19/12/2012 la stessa é inammissibile perché pervenuta a termini regolamentari scaduti (dopo il 7° giorno dalla pubblicazione del comunicato dove sono apparsi i provvedimenti da impugnare) e inoltre non é stato documentato l’invio di copia delle motivazioni alla società avversaria; - per quanto riguarda la parte del ricorso riguardante le decisioni assunte dal G.S. con C.U. n. 38 del 13/3/2013 la stessa è inammissibile per vizio di forma, per non aver allegato prova di avvenuto invio di copia delle motivazioni alla società avversaria P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere, perché inammissibile, il ricorso presentato dalla Società SP Calcio 2005 S.r.l.; - di confermare le sanzioni inerenti la gara SP Calcio 2005 – Atletico Castelfranco dell’11/11/2012; - di confermare le sanzioni inerenti la gara SP Calcio 2005 – La Contea del 10/3/2013; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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