COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Alberto Pagliarin – Calciatore ora tesserato Bassanello Guizza del Sig. Paolo Borrasso – Dirigente Bassanello Guizza del Sig. Paolo Rinaldi – Dirigente Bassanello Guizza del Sig. Andrea Pulzato – Dirigente Bassanello Guizza la Società A.C. Bassanello Guizza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Alberto Pagliarin – Calciatore ora tesserato Bassanello Guizza del Sig. Paolo Borrasso – Dirigente Bassanello Guizza del Sig. Paolo Rinaldi – Dirigente Bassanello Guizza del Sig. Andrea Pulzato – Dirigente Bassanello Guizza la Società A.C. Bassanello Guizza La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 21/01/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Alberto PAGLIARIN – Calciatore tesserato Bassanello Guizza per rispondere delle violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 7 gare nelle file della Società Bassanello Guizza valevoli per il Campionato di 2^ Categoria senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; Il Sig. Paolo Agostino BORRASSO – Dirigente Bassanello Guizza per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Pagliarin Alberto non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; Il Sig. Paolo RINALDI – Dirigente Bassanello Guizza per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva quattro distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Pagliarin Alberto non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; Il Sig. Andrea PULZATO – Dirigente Bassanello Guizza per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Pagliarin Alberto non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la società A.C. Bassanello Guizza per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 19/3/2013 sono risultati presenti : il Sig. Alberto Pagliarin Calciatore ora tesserato Bassanello Guizza il Sig. Paolo Borrasso Dirigente Bassanello Guizza il Sig. Paolo Rinaldi Dirigente Bassanello Guizza il Sig. Andrea Pulzato Dirigente Bassanello Guizza tutti rappresentati dal Sig. Paolo Basso (Presidente Bassanello Guizza) giuste deleghe in atti la Società A.C. Bassanello Guizza rappresentata dal Sig. Paolo Basso (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 19/3/2013, letta la memoria fatta pervenire dal Sig. Andrea Pulzato, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle parti stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Alberto Pagliarin Calciatore ora tesserato Bassanello Guizza : squalifica sino al 3/5/2013; a carico del Sig. Paolo Borrasso Dirigente Bassanello Guizza : inibizione sino al 4/5/2013; a carico del Sig. Paolo Rinaldi Dirigente Bassanello Guizza : inibizione sino all’8/6/2013; a carico del Sig. Andrea Pulzato Dirigente Bassanello Guizza : inibizione sino al 6/4/2013 a carico della Società A.C. Bassanello Guizza :- a)penalizzazione di n. 6 punti da applicare alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2012/2013; b) Ammenda di € 300,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Alberto Pagliarin Calciatore ora tesserato Bassanello Guizza : squalifica sino al 3/5/2013; a carico del Sig. Paolo Borrasso Dirigente Bassanello Guizza : inibizione sino al 4/5/2013; a carico del Sig. Paolo Rinaldi Dirigente Bassanello Guizza : inibizione sino all’8/6/2013; a carico del Sig. Andrea Pulzato Dirigente Bassanello Guizza : inibizione sino al 6/4/2013 a carico della Società A.C. Bassanello Guizza :- a)penalizzazione di n. 6 punti da applicare alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2012/2013; b) Ammenda di € 300,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it