F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 03 Aprile 2013 (244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BENINCASA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Catanzaro Spa, attualmente tesserato per la Società Nuova Cosenza Calcio Srl), ANTONIO AIELLO (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa) ▪ (nota n. 5078/609 pf10-11 AM/ma del 21.2.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 03 Aprile 2013
(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BENINCASA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Catanzaro Spa, attualmente tesserato per la Società Nuova Cosenza Calcio Srl), ANTONIO AIELLO (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa) ▪ (nota n. 5078/609 pf10-11 AM/ma del 21.2.2013).
Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 21 febbraio 2013 nei confronti di: - Giuseppe Benincasa, tesserato all’epoca dei fatti della FC Catanzaro Spa, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS in quanto pur essendo a conoscenza, anche ai sensi dell’art. 2, comma 3, del CGS, del provvedimento sanzionatorio a carico dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società FC Catanzaro Spa, a seguito della decisione della Commissione disciplinare nazionale del 3 novembre 2010 (CU n. 25), sottoscriveva un contratto economico con il Sig. Antonio Aiello in un momento successivo alle ore 13.26 del 10 novembre 2010 quando quest’ultimo risultava inibito; b) art. 1, comma 1, del CGS per aver apposto sul contratto economico, redatto sul “modello-tipo” previsto dalle norme federali e contraddistinto dal n. 1002MV1817 2010/11 (scaricato dal sito della Lega Pro il 10 novembre 2010), la data di stipula non veridica del 21 ottobre 2010 al fine di dare validità ad un contratto inefficace in quanto sottoscritto con persona inibita; c) art. 1, comma 1, del CGS per aver sottoscritto con il Sig. Antonio Aiello un contratto economico con un incremento del 337% rispetto a quello già in essere per la stagione sportiva 2010/11, senza un ragionevole motivo in un momento in cui la Società era già in uno stato di decozione per la evidente impossibilità ad adempiere alle obbligazioni giuridiche già contratte, tentando di determinare i presupposti di un immotivato beneficio a
proprio favore e con conseguente danno economico per la Società Catanzaro; - Antonio Aiello, Amministratore unico, all’epoca dei fatti, della FC Catanzaro Spa, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 8, del CGS per aver stipulato un contratto con il calciatore Giuseppe Benincasa nel periodo in cui era inibito a svolgere ogni
attività in seno alla FIGC per effetto della decisione della CDN del 3 novembre 2010 (CU n. 25); nonché dell’art. 1, comma 1, e art. 10, comma 1, del CGS per aver concorso alla violazione ascritta al calciatore Giuseppe Benincasa; b) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto della FIGC, per avere sottoscritto un contratto economico con il Sig. Giuseppe Benincasa con un incremento del 337% rispetto a quello già in essere per la stagione sportiva 2010/11 in un momento in cui la Società era già in uno stato di decozione per l’evidente impossibilità ad adempiere alle obbligazioni giuridiche già contratte tentando così di determinare i presupposti di un immotivato beneficio a favore del calciatore e con il consequenziale danno per la Società Catanzaro. Letta la memoria difensiva e relativi allegati depositati dal Benincasa con la quale viene eccepita, in via preliminare, l’improcedibilità del deferimento per violazione del termine ultimo per la conclusione delle indagini e, nel merito, viene chiesto il proscioglimento da ogni imputazione instando solo in via gradata, per la denegata ipotesi di accoglimento del deferimento, per l’irrogazione di una sanzione minima. Preso atto che nessuna memoria difensiva è stata invece depositata dal Sig. Antonio Aiello. Ascoltato il rappresentante delle Procura federale Prof. Giuseppe Catalano il quale, preliminarmente, ha dichiarato di rinunciare per il Benincasa ai capi di imputazione sub a) e b) per l’Aiello al capo di imputazione sub a) insistendo invece per il Benincasa per il capo di imputazione sub c) e per l’Aiello al capo di imputazione sub b) per i quali ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Giuseppe Benincasa: squalifica di mesi 3 (tre) e ammenda di € 30.000,00 (euro
trentamila/00); - per Antonio Aiello: inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 20,000,00 (euro ventimila/00). Ascoltato il legale del Benincasa il quale, nel prendere atto della rinuncia parziale ai capi di imputazione effettuata dalla Procura federale, ha replicato assumendo che, a seguito di tale rinunzia, necessariamente non può che venir meno tutto l’impianto accusatorio ed ha quindi insistito per l’improcedibilità del deferimento; Ritenuto che il contratto aggiuntivo per la stagione sportiva 2010/2011 cui si fa riferimento nei capi di imputazione rimasti in vita (c) per Benincasa, b) per Aiello) trova conferma nell’attività di indagine svolta dalla Procura federale in epoca successiva al 30 giugno 2011 giacché solo alla fine del mese di ottobre del 2011 la Lega Pro, in risposta a richiesta della Procura Federale, ha comunicato la data e l’ora in cui sarebbe avvenuto lo scarico dei modelli 1002MV1817 (stagione sportiva 2010-2011) e 0902MV2619 (stagione sportiva 2009-2010), atti che costituiscono sicuramente attività di indagine. Valutato dunque che la Procura federale appare anche per gli unici capi di imputazione rimasti in piedi aver agito in violazione dei termini perentori posti dall’art. 32 CGS, che
impone, al comma 11, n. 1 che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale (e non risulta che la Procura abbia chiesto per questa fattispecie nessuna proroga per il fatto in esame). Tenuto conto della decisione resa, per analoga fattispecie dalla Corte di Giustizia FIGC (leggi decisione pubblicata su C.U. n. 210/CGF del 20 marzo 2013). Valutato che, dichiarata la improcedibilità del deferimento, devono considerarsi assorbite
tutte le ulteriori censure. P.Q.M. Dichiara improcedibile il deferimento disposto nei confronti dei Sigg. Giuseppe Benincasa
e Antonio Aiello.
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