F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (183) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico della Soc. AC Isola Liri Srl), GIUSEPPE GAETANO MESSINEO (all’epoca dei fatti, Segretario della Soc. AC Isola Liri Srl), ENNIO QUADRINI (all’epoca dei fatti, Consigliere Delegato della Soc. AC Isola Liri Srl), STEFANO MARTINO (all’epoca dei fatti, Consigliere della Soc. AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETA’ AC ISOLA LIRI Srl (nota n. 3581/681pf11-12/AM/ma dell’11.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013
(183) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico della Soc. AC Isola Liri Srl), GIUSEPPE GAETANO MESSINEO (all’epoca dei fatti, Segretario della Soc. AC Isola Liri Srl), ENNIO QUADRINI (all’epoca dei fatti, Consigliere Delegato della Soc. AC Isola Liri Srl), STEFANO MARTINO (all’epoca dei fatti, Consigliere della Soc. AC Isola Liri Srl) E DELLA SOCIETA’ AC ISOLA LIRI Srl (nota n. 3581/681pf11-12/AM/ma dell’11.12.2012).
Il fatto che ha dato origine al presente deferimento può essere così sinteticamente riassunto. Due calciatori in forza alla Società AC Isola Liri Srl, a nome Davide Rufo e Luca Migliorelli, in data 12 gennaio 2012 esponevano alla Procura Federale che la Società di loro appartenenza, a mezzo di un artifizio, gli aveva fatto firmare senza che lo volessero o comunque lo sapessero gli atti afferenti la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti. Tale artifizio si era concretizzato allorché i due calciatori, convocati dalla Società a metà agosto 2011 per sottoscrivere i moduli di autorizzazione all’accredito degli emolumenti mensili su conto corrente bancario, avevano firmato non solo siffatto modulo, ma anche altri due fogli, sovrapposti al primo, dei quali era visibile soltanto lo spazio per la firma e che, evidentemente, contenevano e nascondevano il testo di detta risoluzione contrattuale. I due calciatori, di nuovo contattati dalla Società nel dicembre 2011, posti di fronte all’invito a risolvere consensualmente il rapporto, al loro rifiuto si sentivano replicare che la posizione assunta, di rifiutare la risoluzione, era del tutto inutile perché i relativi moduli di risoluzione consensuale del rapporto, ancorché avessero la data del momento, erano già stati da loro firmati e la Società li aveva in possesso. Dell’incontro riguardante il calciatore Rufo si era formata su iniziativa di quest’ultimo una registrazione audio riprodotta su DVD, recante le voci, oltre che del calciatore, di esponenti della Società e, più precisamente, del presidente onorario Ennio Quadrini, dell’amministratore unico Augusto Pomi, dell’allenatore Alessandro Grossi e del tesserato Stefano Martini. Quanto al calciatore Migliorelli, era stato il segretario della Società, a nome Giuseppe Messineo, che lo aveva informato dell’esistenza della risoluzione consensuale del rapporto, che risultava dai fogli sottoscritti nell’agosto 2011 dal solo calciatore, di cui il Messineo gliene consegnava una copia. Nell’esposto del 12 gennaio 2012 i due calciatori precisavano che le rispettive risoluzioni consensuali dei contratti erano state datate e firmate dalla Società in epoca successiva alla loro sottoscrizione e che la Società le aveva fatte pervenire alla Lega Pro; precisavano altresì che avverso tali atti avevano assunto iniziative di varia natura presso l’Ufficio tesseramento della stessa Lega Pro ed il Collegio Arbitrale presso il Settore Tecnico, tutte finalizzate a comprovare l’inganno perpetrato dalla Società, nel quale erano caduti e a determinare, di conseguenza, una pronuncia di nullità delle risoluzioni contrattuali. Precisavano inoltre che la Lega Pro aveva recepito siffatte risoluzioni contrattuali, sicché il tesseramento dei due calciatori in favore della Società AC Isola Liri Srl era a tutti gli effetti cessato. La Procura Federale, dando seguito all’esposto di che trattasi, avviava le consequenziali indagini, al termine delle quali, con atto datato 11 dicembre 2012, deferiva a questa Commissione Augusto Pomi, Giuseppe Gaetano Messineo, Ennio Quadrini, Stefano Martino e la Società A.C. Isola del Liri srl, ai quali contestava la violazione per il Pomi dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 117 NOIF, per il Messineo degli artt. 1 commi 1 e 5 CGS in relazione allo stesso art. 117 NOIF, per il Quadrini ed il Martino dell’art. 1 commi 1 e 3 CGS, non essendosi costoro presentati innanzi l’Organo inquirente per essere sentiti nonostante rituali convocazioni, per la Società AC Isola Liri Srl la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Il capo d’incolpazione riguardante le posizioni del Pomi e del Messineo era costituito per il Pomi nell’aver posto in essere, nella sua veste di amministratore unico della Società ed in concorso con il segretario della stessa Giuseppe Gaetano Messineo, atti contrari alle norme federali al fine di preordinare la possibilità di utilizzare il modello di risoluzione consensuale del contratto economico di cui all’art. 117 NOIF non veridico poiché non corrispondente alla reale volontà dei due calciatori; per il Messineo nell’aver posto in essere, nella sua veste di segretario della Società, atti contrari alle norme federali, che erano consistiti nel far sottoscrivere con artifizi e raggiri i moduli di risoluzione consensuale dei contratti dei due calciatori di cui all’art. 117 NOIF dal contenuto non veridico e ciò al fine di preordinare per la Società la possibilità di utilizzare il modello che sapeva non corrispondente alla reale volontà dei calciatori. Si dava atto nel deferimento che la posizione di Alessandro Grossi era stata trasmessa per quanto di ragione alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, essendo egli allenatore professionista di seconda categoria. Resiste al deferimento il solo Giuseppe Gaetano Messineo, il quale, a mezzo di memoria scritta redatta da suoi nominati difensori, ha respinto ogni addebito, peraltro a suo giudizio ritenuto privo di ogni riscontro probatorio ed ha concluso per il proscioglimento. Gli altri deferiti non hanno controdedotto. All’inizio della riunione odierna, la Procura Federale, la Società AC Isola Liri Srl ed il sig. Giuseppe Gaetano Messineo, comparso di persona ed assistito dal difensore di fiducia al pari della stessa Società AC Isola Liri Srl, rappresentata dal solo difensore di fiducia munito di delega anche a patteggiare, depositata nel fascicolo del procedimento, hanno presentato a questa Commissione la proposta di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, di cui alla seguente ordinanza.
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Gaetano Messineo e la Soc. AC Isola Liri Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Gaetano Messineo, sanzione della inibizione per mesi nove, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi sei; pena base per la Società AC Isola Liri Srl, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.335,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. La riunione odierna è pertanto proseguita per le altre parti deferite, in merito alle quali la Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, ha proposto applicarsi le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 10 per Augusto Pomi, di mesi 2 per Stefano Martino, di mesi 5 per Ennio Quadrini, aggravata quest’ultima in relazione alla carica ricoperta dal predetto nella Società AC Isola Liri Srl. La Commissione osserva quanto segue. Va innanzi tutto evidenziato che il contenuto del DVD di cui in premessa, che il calciatore Rufo ebbe a consegnare all’Organo inquirente contestualmente alla sua audizione, risulta trascritto nel corpo delle indagini e, in quanto tale, costituisce fonte di prova degli addebiti mossi agli incolpati limitatamente alla posizione dello stesso Migliorelli. Da siffatto contenuto appare evidente oltre ogni ragionevole dubbio che la risoluzione del rapporto tra la Società ed il calciatore, aldilà del possibile ed anzi probabile artifizio con cui detta risoluzione ebbe a concretizzarsi, non fu consensuale e questo aspetto della vicenda di che trattasi costituisce di per sé la violazione dell’art. 117 NOIF, che al comma secondo prevede come prima ipotesi la consensualità della risoluzione del rapporto contrattuale tra la Società ed il calciatore professionista. Detto difetto assoluto di consensualità riscontrata nel caso del calciatore Rufo può essere trasferita anche in capo al calciatore Migliorelli, che, seppur non partecipe all’incontro di cui fu protagonista il Rufo, certamente ne condivise la sorte. Del resto l’insussistenza della consensualità è facilmente desumibile dal comportamento dei due calciatori, che non avrebbero reagito nel modo che si è descritto, ove avessero concertato con la Società la decadenza del loro tesseramento. Accertato il fatto vanno esaminate le responsabilità contestate ai deferiti. Ascoltato dalla Procura Federale nel corso delle indagini, il Pomi ebbe a respingere le contestazioni a lui mosse, dichiarando che la Società non aveva alcuna intenzione di risolvere anticipatamente il rapporto con i due calciatori e che furono quest’ultimi che chiesero lo scioglimento del vincolo perché non si sentivano considerati dall’allenatore della squadra che non li utilizzava, tanto che furono gli stessi calciatori che si presentarono in sede per chiedere la firma del modulo di risoluzione consensuale. Ciò posto, non potendo revocarsi in dubbio che la violazione dell’art. 117 comma secondo NOIF sia ascrivibile alla Società AC Isola Liri Srl alla quale avevano fatto capo il tesseramento dei due calciatori e la conseguente risoluzione del vincolo mancante di consensualità, va dichiarata la responsabilità del Pomi, all’epoca del fatto amministratore unico della Società stessa, in forza del legame di immedesimazione organica esistente tra la società ed il proprio legale rappresentante, che fa sì che la responsabilità della prima non possa prescindere da quella del secondo. Il Pomi, peraltro, dalla trascrizione del testo del DVD riportata negli atti di indagine, risultò partecipe all’incontro avuto con il calciatore Migliorelli e che avvenne alla presenza anche di altri tesserati della Società AC Isola Liri Srl. . Risulta inoltre documentalmente accertato che Ennio Quadrini e Stefano Martino, rispettivamente delegato dell’amministratore unico il primo e dirigente accompagnatore ufficiale il secondo della Società, per quanto ritualmente convocati dalla Procura Federale per essere ascoltati come persone informate dei fatti, non ritennero di presentarsi senza addurre giustificazione, così incorrendo nella violazione loro ascritta. Il deferimento deve essere accolto, con conseguente applicazione delle sanzioni richieste, che appaiono congrue alle violazioni contestate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Giuseppe Gaetano Messineo inibizione per mesi 6 (sei); -AC Isola Liri Srl ammenda di € 3.335,00 (tremilatrecentotrentacinque/00) accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 10 (dieci) per Augusto Pomi, di mesi 2 (due) per Stefano Martino, di mesi 5 (cinque) per Ennio Quadrini
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