F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (214) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO BELALBA (Presidente della Soc. Pol. Gaeta Srl), ANTONIO ESPOSITO (Presidente della Soc. ASD Città di Marino), SILVIO DAMANTE (Presidente della Soc. PGS Don Bosco Gaeta) E LE SOCIETA’ POL. GAETA Srl, ASD CITTA’ DI MARINO E PGS DON BOSCO GAETA (nota n. 4484/272pf12-13/MS/vdb del 30.1.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (214) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO BELALBA (Presidente della Soc. Pol. Gaeta Srl), ANTONIO ESPOSITO (Presidente della Soc. ASD Città di Marino), SILVIO DAMANTE (Presidente della Soc. PGS Don Bosco Gaeta) E LE SOCIETA’ POL. GAETA Srl, ASD CITTA’ DI MARINO E PGS DON BOSCO GAETA (nota n. 4484/272pf12-13/MS/vdb del 30.1.2013). La Commissione disciplinare nazionale visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 30.1.2013 nei confronti di: Belalba Mario, Presidente della Soc. Pol. Gaeta, per aver organizzato il primo trofeo Casa Vinicola, Ciccarello, svoltosi a Gaeta il 29.8.2012, senza richiedere la prescritta autorizzazione da parte dei competenti organi federali, integrando così la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5 CGS per aver disatteso i principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo, nonché la violazione dell’art. 34 del Regolamento della LND; Esposito Antonio, Presidente della Soc. Città di Marino, per aver consentito la partecipazione della propria squadra al primo trofeo Casa Vinicola, Ciccarello senza richiedere la prescritta autorizzazione da parte dei competenti organi federali, integrando così la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5 CGS per aver disatteso i principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo, nonché la violazione dell’art. 34 del Regolamento della LND; Damante Silvio Presidente della Soc. ASD Don Bosco Gaeta, per aver consentito la partecipazione della propria squadra al primo trofeo Casa Vinicola, Ciccarello senza richiedere la prescritta autorizzazione da parte dei competenti organi federali, integrando così la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5 CGS per aver disatteso i principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo, nonché la violazione dell’art. 34 del Regolamento della LND; le Società Pol. Gaeta Srl, Città di Marino, ASD Don Bosco Gaeta per rispondere, a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS. All’inizio della riunione odierna i deferiti Mario Belalba e la Soc. Pol. Gaeta Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Mario Belalba e la Soc. Pol. Gaeta Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Mario Belalba, sanzione della inibizione per mesi tre, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi due; pena base per la Società Pol. Gaeta Srl, sanzione dell’ammenda di € 300,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 200,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per le restanti parti deferite. la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui le memorie difensive trasmesse dal sig. Damante in proprio e nell’interesse della Soc. ASD Don Bosco Gaeta, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti i deferiti e l’applicazione al sig. Esposito Antonio ed al sig. Damante Silvio della sanzione di mesi due di inibizione per ciascuno, alla Soc. Città di Marino la sanzione dell’ammenda di € 200,00 ed alla Soc. ASD Don Bosco Gaeta quella dell’ammenda di € 100,00, mentre il difensore sig. D’Amante Silvio e della Soc. ASD Don Bosco Gaeta, nonché il sig. Esposito in proprio ed in qualità di Presidente della Soc. Città di Marino hanno invocato il rigetto del deferimento, osserva quanto segue. Molti sono i riscontri che permettono di affermare che il fatto contestato è incontrovertibilmente provato: i numerosi articoli apparsi sulla stampa locale, il contenuto dei siti riconducibili ai tre sodalizi, le missive del Comitato Regionale Lazio, le dichiarazioni dei vari soggetti escussi dalla Procura, infine le stesse, piene ammissioni di responsabilità rilasciate dai tre presidenti nel corso delle rispettive audizioni innanzi al rappresentante della stessa Procura Federale, anche se in sede di memoria difensiva il sig. D’Amante ha cercato di smentire la propria, adducendo però argomentazioni assolutamente prive di pregio.. La Pol. Gaeta ha organizzato il triangolare Casa Vinicola Ciccarello al quale hanno preso parte anche la Città di Marino e la Don Bosco Gaeta, il tutto senza che sia stata richiesta alcuna autorizzazione agli Organi Federali rispettivamente competenti, di tal guisa che da parte di tutti i deferiti è stata posta in essere una palese violazione di quanto disposto dall’art. 34 del Regolamento della LND, che impone di richiedere apposita autorizzazione non solo all’organizzatore ma anche ai partecipanti all’evento amichevole. Acclarata la pacifica responsabilità disciplinare dei tre presidenti, e di riflesso quella diretta delle tre società, deve farsi un breve accenno all’entità delle sanzioni da comminare a ciascuno dei deferiti, tenendo conto dell’entità del fatto e dei diversi ruoli assunti dai vari soggetti. Innanzitutto può ragionevolmente affermarsi che l’accaduto non riveste particolare gravità e quindi le sanzioni possono essere limitate. Inoltre nella quantificazione di esse deve tenersi conto dei diversi ruoli assunti dall’organizzatore e dai partecipanti al triangolare, anche se il primo ha definito la sua posizione ai sensi dell’art. 23 CGS. In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo. P. Q. M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Mario Belalba inibizione per mesi 2 (due); - Società Pol. Gaeta Srl ammenda di € 200,00 (duecento/00). Accoglie il deferimento e infligge al sig. Esposito Antonio e al sig. Damante Silvio la sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti) ciascuno, alla Soc. Città di Marino quella dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) ed alla Soc. ASD Don Bosco Gaeta quella dell’ammenda di €. 100,00 (cento/00).
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