F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (253) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Gaeta SSD a r.l.) E LA SOCIETA’ POL. GAETA SSD A r.l. ora POL GAETA Srl (nota n. 5402/1217pf11-12/AM/ma del 6.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2013 (253) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Gaeta SSD a r.l.) E LA SOCIETA’ POL. GAETA SSD A r.l. ora POL GAETA Srl (nota n. 5402/1217pf11-12/AM/ma del 6.3.2013). Con atto del 6 marzo 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Pasqualino Iezzi, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Polisportiva Gaeta a.r.l, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 1, del C.G.S, in relazione agli artt. 94 ter, comma 2, e 91, comma 1, delle NOIF per avere omesso di depositare presso il Dipartimento Interregionale della LND l'accordo economico sottoscritto dal calciatore Riccardo TOMEO e per non avere permesso allo stesso calciatore lo svolgimento dell'attività sportiva dal 16 ottobre 2011 al 30 giugno 2012; e la Società Polisportiva Gaeta a.r.l, attuale Polisportiva Gaeta Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al Presidente e legale rappresentante della Società, signor Pasqualino Iezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art 4, comma 1, del C.G.S. All’inizio della riunione odierna la Polisportiva Gaeta Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Soc. Pol. Gaeta Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Pol. Gaeta Srl, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per il Sig. Pasqualino Iezzi per il quale il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi cinque. Il procedimento trae origine dalla nota pervenuta il 20 marzo 2012 al Presidente della FIGC, con la quale il calciatore Tomeo Riccardo chiedeva l'autorizzazione ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto, al fine di rivendicare le proprie spettanze economiche nei confronti della Società Polisportiva Gaeta a.r.l. presso cui era tesserato dal 27 agosto 2011, precisando di avere regolarmente iniziato gli allenamenti per la stagione sportiva 2011-2012, disputando anche le gare ufficiali del Campionato di Serie D fino al mese di ottobre 2011, ossia fino al giorno in cui la Società aveva ritenuto di non inserirlo nella rosa dei calciatori; che la Polisportiva Gaeta si era rifiutata di svincolarlo così impedendogli il tesseramento per altre Società; che non aveva sottoscritto l'accordo economico, per il comportamento negligente dei Dirigenti della Società che avevano sempre rimandato siffatto adempimento, nonostante le sue ripetute sollecitazioni; che la Società, per quanto a sua conoscenza, si era resa inadempiente anche nei confronti di altri suoi colleghi. Dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che, come dichiarato dal Dirigente della società Polisportiva Gaeta Francesco Sorgente, nel mese di agosto 2011, era stato sottoscritto un accordo economico tra la detta società ed il calciatore Riccardo Tomeo; a fine stagione sportiva e precisamente in data 1 luglio 2012, il Tomeo era stato svincolato. Dal canto suo il Tomeo ha precisato che durante il ritiro, nel mese di agosto del 2011, aveva trattato con la Dirigenza della Polisportiva Gaeta la definizione del proprio accordo economico, sulla base della corresponsione mensile a suo favore di € 700,00, riuscendo a percepire, nel mese di ottobre, soltanto la rata di agosto; a seguito del riassetto societario, il Direttore Sportivo, signor Ciprianetti, dopo la gara di Campionato, Gaeta - Francavilla del 16 ottobre 2012, aveva comunicato a lui ed altri sette calciatori che la Società li aveva messi fuori rosa, e che era stata loro negata la possibilità di usufruire ancora dell'alloggio a spese della Società. Dopo circa una settimana, non potendosi allenare, era andato via da Gaeta e soltanto nel successivo mese di dicembre la Società lo aveva cercato per proporgli lo svincolo, con l'impegno che dichiarasse per iscritto che aveva lasciato la Società di sua spontanea volontà; poiché ciò non corrispondeva al vero si era rifiutato di sottoscrivere lo svincolo proposto, ottenendolo soltanto dopo sei mesi, ossia il 1° luglio 2012, ai sensi dell'art. 108 delle NOIF. I calciatori Simone Calabrese, Dario Cornacchione hanno dichiarato che nei primi giorni del mese di ottobre 2011, su incarico della Polkisportiva Gaeta, il nuovo allenatore signor Melchionne ed il Dirigente signor Ciprianetti avevano avvisato sia loro due che altri sei calciatori che erano stati messi tutti fuori dalla squadra e che non facevano più parte del progetto della Società e che non potevano più allenarsi negli impianti in uso alla squadra. Il Presidente, signor Pasqualino Iezzi ha dichiarato che i giovani calciatori avevano parzialmente distrutto i locali dove alloggiavano, affittati dalla sua Società, perché gli stessi avevano forzato le finestre per accedervi avendo perso le chiavi della porta d'ingresso; in conseguenza di ciò i proprietari dell'immobile, risentiti, avevano preteso che i calciatori lasciassero immediatamente i locali, per cui i calciatori responsabili del danneggiamento, tra i quali il Tomeo, erano stati messi fuori squadra, per motivi disciplinari. Dalla nota del 25 ottobre 2012 del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti risulta che, benché il calciatore Riccardo Tomeo avesse sottoscritto l'accordo economico prima dell'inizio della stagione sportiva 2011-2012, con la Società Polisportiva Gaeta come ricordato anche dal Dirigente Francesco Sorgente, il documento non è stato mai depositato dalla Società presso la Divisione Interregionale LND, come previsto dall'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF. Malgrado tale inadempimento il Tomeo, dall'inizio della stagione sportiva 2011-2012 e fino al 16 ottobre ha disputato 7 gare ufficiali del Campionato di serie D. Il comportamento omissivo posto in essere dal signor Pasqualino Iezzi, Presidente e legale rappresentante della Società Polisportiva Gaeta a.r.l. all'epoca dei fatti, per non avere mai provveduto a depositare l'accordo economico sottoscritto dal calciatore Riccardo Torneo, presso la Divisione Interregionale della LND, integra nei suoi confronti la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art.94 ter, comma 2, delle NOIF, facendo derivare alla Società Polisportiva Gaeta a.r.l. la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. Inoltre l'inadempienza della Società Polisportiva Gaeta a.r.l. di assicurare al calciatore Riccardo Tomeo, dal 16 ottobre 2011 al termine della stagione sportiva 2011-2012, lo svolgimento dell'attività sportiva, in violazione dei doveri previsti dall'art 91, comma 1, delle NOIF, è ascrivibile al legale rappresentante della stessa Società, signor Pasqualino Iezzi, per il rapporto di immedesimazione organica, facendo derivare anche per tale violazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, in relazione all’entità dell’infrazione commessa, si ritiene equa quella indicata in dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Società Pol. Gaeta Srl. Accoglie il deferimento ed infligge a Pasqualino Iezzi la sanzione della inibizione per mesi 5 (cinque).
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