F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013 (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA della Soc. US Città di Palermo S.p.A.) e la Società US CITTÀ DI PALERMO (nota n. 5883/769pf12-13/SP/SS/blp del 22.3.2013)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013
(273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA della Soc. US Città di Palermo S.p.A.) e la Società US CITTÀ DI PALERMO (nota n. 5883/769pf12-13/SP/SS/blp del 22.3.2013)
Il deferimento
Con provvedimento del 22.03.2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:
- il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 5 co. 1, C.G.S., per avere, con le dichiarazioni – trascritte nell’atto di deferimento – riportate dai quotidiani “Corriere dello Sport Roma” e “Nazione-Carlino-Giorno” rispettivamente in data 18.03.2013 e 19.03.2013, “espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro sig. Sebastiano Peruzzo e dell’intera classe arbitrale, affermando, tra l’altro, che in conseguenza del comportamento del Direttore di gara la società U.S. Città di Palermo non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincere la gara Milan – Palermo del 17/03/2013, adombrando che la direzione di gara fosse preordinata negativamente nei confronti della sua società e così esprimendo pubblicamente giudizi lesivi nei confronti della reputazione di organismi operanti nell’ambito della FIGC”; - la Società US Palermo s.p.a. per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 co. 1 e 5 co. 2, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti più sopra scritti al proprio Presidente. I deferiti hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva. Alla riunione odierna: il rappresentante della Procura federale avv. Dario Perugini ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni: -Maurizio Zamparini: ammenda di € 30.000,00. - Società US Città di Palermo Spa ammenda di € 30.000,00. il difensore dei deferiti, Avv.Rodella ha concluso per il proscioglimento di entrambi dalle relative incolpazioni. I motivi della decisione Il deferimento è fondato. Nei due giorni successivi alla gara di calcio Milan-Palermo del campionato di Serie A del 17.03.2013, i quotidiani “Corriere dello Sport – Roma” (del 18.03.2013), e “NazioneCarlino-Giorno” (del 19.03.2013) - le cui copie sono acquisite agli atti del procedimento – 2 hanno pubblicato le dichiarazioni attribuite al Sig. Maurizio Zamparini riassunte nell’atto di deferimento. Successivamente alla pubblicazione della dichiarazione il sig. Zamparini non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di rettifica prevista dall’art. 8 della Legge 8 febbraio 1948 N°. 47. Lo stesso Presidente Zamparini, invero, pur avendo – “in apertura” della memoria difensiva qui depositata – genericamente contestato di aver rilasciato le dichiarazioni riportate nell’atto di deferimento (i) non ha fatto seguire alla generica contestazione di cui si è detto, alcuna specifica smentita in ordine all’una o all’altra delle affermazioni a esso attribuite, (ii) si è limitato, in questo quadro difensivo, ad allegare un articolo tratto dal “Quotidiano net Sport”, che, oltre a risultare assai sintetico, non riproduce dichiarazioni di segno significativamente diverso da quelle comparse sui quotidiani nazionali, e riconferma anche l’addebito secondo il quale il “Milan viene portato in braccio dalla classe arbitrale”. Devesi ritenere, dunque, accertata - anche in considerazione (i) della relativa pubblicazione da parte di due quotidiani nazionali, attraverso l’uso di “virgolettati” assai ampi e specifici, e tra loro contenutisticamente concordanti (ii) delle conferme emergenti anche dall’articolo prodotto dalla stessa difesa - l’attribuibilità al deferito delle dichiarazioni in questione. Tali dichiarazioni appaiono esorbitare dall’alveo del legittimo diritto di critica riconosciuto - se pur entro limiti più ristretti di quelli tipici degli ordinamenti generali – anche nell’ordinamento sportivo in quanto recano doglianze relative non solo alla qualità del direttore di gara, ma, soprattutto, alla esistenza di presunti favoritismi “strutturalmente” riservati alla squadra avversaria (“La verità è che quando c’è di mezzo Peruzzo non resta che mettersi le mani fra i capelli…”; “Quando c’è il Milan di fronte è così […] Il Milan viene portato in braccio dalla classe arbitrale”; “Certo, se poi si gioca in undici contro dodici, non ce la faremo mai…”). Tali dichiarazioni contengono, insomma, giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali di rilevante gravità in quanto volte a revocare in dubbio l’imparzialità del direttore di gara, e, più in generale, dell’intera classe arbitrale, addebitando alla stessa una preordinato intento di agevolare una specifica società a scapito delle altre. Alla affermazione di responsabilità del Sig. Zamparini Maurizio - atteso il rapporto organico che lo lega alla US Città di Palermo Spa - consegue la responsabilità della seconda, giusta quanto previsto dagli artt. art. 4 co. 1 e 5 co. 2, CGS. Visto quanto previsto agli artt. 5 co. 6, lett. a) - b) - e d), CGS, sanzioni eque appaiono quelle indicate nel dispositivo.
P.Q.M. Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate, e, per l’effetto, infligge a Maurizio Zamparini la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila); alla US Città di Palermo la sanzione della ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila).
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