F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013 (184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE TORCHIA (Agente calciatori), DI CIRO POLITO (Calciatore) E COSIMO D’ANGELO (Procuratore Speciale della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa), DI ANTONIO LOMBARDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa) (nota n. 3241/972pf10-11/AM/ma del 29.11.2012)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013
(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE TORCHIA (Agente calciatori), DI CIRO POLITO (Calciatore) E COSIMO D’ANGELO (Procuratore Speciale della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa), DI ANTONIO LOMBARDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa) (nota n. 3241/972pf10-11/AM/ma del 29.11.2012)
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: Davide TORCHIA, Agente di calciatori, per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione agli artt. 10 comma 1 e 12 comma 2, per non aver redatto il mandato sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato o inviato alla Segreteria di quest’ultima il detto mandato e per non essersi assicurato che il proprio nome fosse stato inserito nel contratto di trasferimento del calciatore Polito; Cosimo D’ANGELO per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione agli artt. 10 comma 1, e 16 comma 3 del Regolamento Agenti, per non aver redatto il mandato conferito al TORCHIA sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti e per non essersi assicurato che il nome dell’agente fosse stato inserito nel contratto di trasferimento, nonché dell’art. 94 delle N.O.I.F. e 8 commi 6 per aver pattuito quale procuratore della Soc. Salernitana Calcio 1919 S.p.A. e il pagamento, non previsto nel contratto federale regolarmente depositato, della ulteriore somma di €. 90.000 (novantamila) da versarsi in rate da €. 30.000 per ciascuna delle stagioni 2009 – 2010, 2010 – 2011 e 2011 – 2012; Ciro POLITO per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione degli artt. 94 delle NOIF e 8 commi 11 per aver pattuito con la Soc. Salernitana Calcio 1919 S.p.A. il pagamento, non previsto nel contratto federale regolarmente depositato, della ulteriore somma di €. 90.000 (novantamila) da versarsi in rate da €. 30.000 per ciascuna delle stagioni 2009 – 2010, 2010 – 2011 e 2011 – 2012; 5 Antonio LOMBARDI della violazione dell’art. 1, comma 3 del CGS, per avere omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato. All’udienza del 12/3/2013 il procuratore speciale del deferito Polito ha concordato con il Rappresentante della Procura federale la sanzione che previo stralcio della posizione gli è stata applicata da questa Commissione ai sensi dell’art. 23 CGS, come da C.U. n. 73 del 13/3/2013. Su richiesta del difensore del deferito Davide Torchia il procedimento è stato rinviato al 10/4/2013. All’udienza odierna il Torchia, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Signor Torchia Davide tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 CGS, (“pena base per il sig. Torchia Davide, sanzione della sospensione della licenza per giorni trenta, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni venti”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;visto l’art.23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23,comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; dichiara la chiusura del dibattimento nei confronti del predetto; Il giudizio è proseguito per gli altri deferiti. Il Rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione ed € 15.000,00 di ammenda per Cosimo D’Angelo e di mesi 3 (tre) di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda per Antonio Lombardi. Nessuno è comparso per i deferiti rimasti sub iudice D’Angelo e Lombardi. Il presente procedimento trae origine dalle dichiarazioni spontaneamente rese dal sig. Joseph CALA alla Procura Federale in Roma, al fine di riferire una pluralità di fatti da lui appresi nel corso della trattativa per l’acquisizione della proprietà della Società “Salernitana Calcio 1919 S.p.A.” e durante la sua permanenza presso detta Società. Le dichiarazioni rese dal CALA hanno riguardato una molteplicità di fatti dei quali solo una parte riguardano il presente procedimento. I successivi accertamenti effettuati negli Archivi Federali hanno effettivamente evidenziato il mancato deposito del contratto di mandato interceduto tra il deferito Davide TORCHIA e la Soc. Salernitana Calcio 1919 S.p.A.. Joseph CALA in sede di audizione, ha prodotto copia di una dichiarazione di debito per €. 45.000,00 (quarantacinquemila), sottoscritta per la Società “Salernitana Calcio 1919 S.p.A.”, dal deferito Cosimo D’ANGELO, e la Società “D.L. Soccer Service S.a.S. di Davide Torchia e C”. In detta scrittura si legge che tale somma è dovuta “in relazione al trasferimento e/o alla stipula del contratto e/o del prolungamento del contratto tra la società Salernitana calcio ed il calciatore Polito Ciro”. Il mancato deposito del contratto di mandato nelle forme e con le modalità indicate dal Regolamento degli Agenti prova la volontà di entrambe la parti contrattuali, Agente e Società, di regolamentare i propri rapporti in violazione della normativa in materia. I 6 comportamenti posti in essere dal D’ANGELO, nella qualità di procuratore della Salernitana Calcio, configurano la violazione degli artt. 10 comma 1 (per non essere stato redatto il mandato sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti e per non essere stato lo stesso depositato o inviato alla Segreteria di quest’ultima) e 16 comma 3, (per non essersi la Soc. Salernitana assicurata che il nome dell’agente fosse stato inserito nel contratto di trasferimento). Con la scrittura privata datata 10 luglio 2009 risulta provato per tabulas che tra Ciro Polito e la società Salernitana in persona del Cosimo D’ANGELO fu convenuto il pagamento di premi per complessivi €. 90.000,00 e precisamente €. 30.000 per ciascuna delle stagioni sportive 2009 – 2010, 2010 – 2011 e 2011 – 2012;: somme pattuite in palese violazione dell’art. 94 delle N.O.I.F. e dell’art. 8 commi 6 e 11 del C.G.S.. Tale accordo costituisce evidentemente un clandestino accordo integrativo rispetto al contratto ufficialmente depositato, così come riferito non solo dal Cala ma anche da Ubaldo Di Gironimo escusso dalla Procura Federale il 23/3/2011. Le loro dichiarazioni accusatorie trovano riscontri anche in quelle di Leoni Sergio e Lombardi Antonio (omonimo del qui deferito ex Presidente). Risulta pertanto smentita la tesi difensiva secondo la quale il contratto ufficiale avrebbe sostituito gli accordi del 10/7/09 sanando la situazione regolamentare. E’ provato per tabulas anche che il deferito Antonio Lombardi, in violazione dell’art. 1, comma 3 del CGS senza alcuna giustificata motivazione abbia omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato a mezzo telegramma per la data del 21/12/2011. Deve pertanto essere affermata la responsabilità dei deferiti D’Angelo e Lombardi per i fatti loro rispettivamente addebitati. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. PQM La Commissione dispone l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 20 (venti) nei confronti di Torchia Davide; infligge a Cosimo D’ANGELO la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed € 15.000,00 (quindicimila) di ammenda e ad Antonio LOMBARDI quella di mesi 1 (uno) di inibizione ed € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda.
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