F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013 (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO SCHETTINO (Agente di calciatori), DAVIDE IALONGO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti quale giovane di serie per la Soc. SS Barletta Calcio S.r.l., attualmente svincolato) (nota n. 4597/174pf12-13/GT/dl del 5.2.2013)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 11 Aprile 2013 (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO SCHETTINO (Agente di calciatori), DAVIDE IALONGO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti quale giovane di serie per la Soc. SS Barletta Calcio S.r.l., attualmente svincolato) (nota n. 4597/174pf12-13/GT/dl del 5.2.2013) La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna: il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione: della squalifica di 2 (due) gare, in confronto del calciatore Ialongo Davide, della sospensione della licenza di mesi due, in confronto dell’agente di calciatori Schettino Vittorio; il difensore del deferito Schettino che ha ribadito quanto sostenuto nella sua memoria difensiva, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore Ialongo Davide e l’agente di calciatori Schettino Vittorio per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento): Ialongo Davide, “della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt.29, comma 1 e 2, e 33 delle NOIF, ed in riferimento all’art.3, comma 1, del regolamento FIGC sugli agenti dei calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato con l’agente Schettino Vittorio, non aveva lo status di calciatore professionista, essendo “giovane di serie”; Schettino Vittorio, “per comportamento non regolamentare, in violazione di principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento agli artt.3, comma 1 e 19, commi 3 e 7, del regolamento FIGC sugli agenti di calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione”. I motivi della decisione Il deferimento non è fondato e, quindi, deve essere rigettato. Rileva che la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha osservato che (così testualmente) “Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall’art.3 secondo cui:”L’Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica”, e dall’art.23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori 9 minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell’art.33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori “giovani” che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall’art.23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, …è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell’introdurre con l’art.23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell’art.3 del Regolamento Agenti.” La Corte ha, in conclusione, evidenziato che “…qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l’assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata”.: Rileva che questa Commissione ha fatto proprio, anche perché condiviso, il principio di diritto sancito dalla Corte, come si evince dalle decisioni pubblicate in C.U. n. 70/CDN del 4.03.2013, in C.U. n.78/CDN del 21.03.2013. e in C.U. n.80/CDN. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie Ialongo Davide e Schettino Vittorio dagli addebiti in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.
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