F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (255) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DE LUCIA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl, attualmente tesserato in prestito per la Soc. ASG Nocerina Srl) (nota n. 5496/232pf12-13/SP/blp dell’11.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 11 Aprile 2013 (255) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DE LUCIA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl, attualmente tesserato in prestito per la Soc. ASG Nocerina Srl) (nota n. 5496/232pf12-13/SP/blp dell’11.3.2013). Il deferimento Con provvedimento dell’11 marzo 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Alfonso De Lucia, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la Società AS Livorno Calcio Srl ed attualmente tesserato con la Società ASG Nocerina Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione con l’art. 15 C.G.S., per aver adito le vie legali, sporgendo atto di querela nei confronti del tesserato Aldo Spinelli, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Presidente F.I.G.C., in deroga all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito presentava una memoria difensiva, mediante la quale contestava gli addebiti a lui mossi. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione nei confronti del Sig. Alfonso De Lucia della sanzione della squalifica di sei mesi, e dell’ammenda di euro 15.000,00. E’ altresì comparso, il difensore del deferito il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito riportandosi integralmente alla propria memoria difensiva. 4. La decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con nota pervenuta alla Procura Federale in data 6 agosto 2012, la Società A.S. Livorno Calcio S.p.A., in persona del Presidente Signor Aldo Spinelli, denunciava la violazione della clausola compromissoria da parte del calciatore Alfonso De Lucia, il quale aveva adito le vie legali, sporgendo atto di querela innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, nei confronti del Signor Aldo Spinelli, senza la prescritta autorizzazione della F.I.G.C.. Con provvedimento dell’11 marzo 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Alfonso De Lucia, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.G.S., e, in particolare, sulla violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione con l’art. 30 comma 2 del C.G.S., per aver il Signor Alfonso De Lucia adito le vie legali, sporgendo atto di querela nei confronti del tesserato Aldo Spinelli, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Presidente della F.I.G.C., in deroga all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale. In ordine ai fatti, la Commissione rileva che in effetti il Signor De Lucia in data 21 Gennaio 2012 aveva presentato alla F.I.G.C. la richiesta di essere autorizzato a sporgere querela nei confronti del Sig. Aldo Spinelli per alcuni fatti risalenti al 21 Dicembre 2011. Solo in prossimità della scadenza dell’ultimo giorno utile per la presentazione del summenzionato atto, il deferito sporgeva querela. Tra le prove prodotte con il deferimento, la Procura Federale ha depositato una comunicazione datata 21 Marzo 2012, inviata dalla F.I.G.C. al deferito presso il suo domicilio eletto, mediante la quale veniva negata l’autorizzazione ad adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Di tale comunicazione la Procura non ha mai fornito la prova dell’effettiva ricezione da parte del suo destinatario, che ha sostenuto di non averla mai ricevuta. Sulla base di quanto accertato, ed anche in considerazione delle tutele che l’Ordinamento Sportivo riserva ai propri tesserati, nel caso di fatti perseguibili in sede Penale, si osserva quanto segue: il deferito al fine di perseguire il presunto autore di un reato perpetrato nei propri confronti, può unicamente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente in sede Penale, in quanto in ambito endo-Federale non può ravvisarsi una tutela di tipo analogo. In caso contrario vi sarebbe una chiara violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare dei diritti personalissimi che tutelano altresì l’integrità morale del soggetto leso, come potrebbe accadere nel caso de quo. Per tali motivi, a parere della Commissione Disciplinare, il comportamento assunto dal deferito non può essere ritenuto in contrasto con alcuna norma Federale, e tantomeno con l’interpretazione che deve essere data all’articolo 30 comma 2 dello Statuto Federale, per le considerazioni sopra svolte, anche in conformità con i precedenti orientamenti assunti da codesta Commissione per questioni analoghe. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, delibera di prosciogliere il Signor Alfonso De Lucia da ogni addebito.
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